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Permesso per lutto, per quali parenti e affini si può usare

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A proposito del permesso per lutto, su cui abbiamo scritto qualche giorno fa, è arrivato un quesito da parte di una nostra lettrice che ci chiede: “Cortesemente vorrei sapere se mi spettano i tre giorni per lutto per la morte di mio cognato (fratello di mio marito)”. Di seguito spieghiamo la risposta ricordando per quali parenti e affini si può utilizzare il permesso per lutto.

Posso usare il permesso per lutto in caso di morte del cognato?

Ai lavoratori della scuola spettano di diritto a tre giorni di permesso per lutto in caso di perdita:

– del coniuge;

– di parenti di primo grado (genitori e figli)

– parenti di secondo grado (nonni, fratelli e nipoti)

– affini di primo grado (suoceri, nuore e generi)

– soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile

In ognuno di questi casi non è necessario il requisito della convivenza.

Ne consegue che per quanto riguarda il decesso di nipoti e/o zii propri o del coniuge, non spetta il permesso, dato che si tratta di parenti di III grado nel primo caso e di affini di III grado nel secondo.

Inoltre, ed ecco la risposta alla domanda della lettrice, non spetta il permesso per lutto neanche per il decesso dei cognati, che sono considerati affini di II grado.

In questo caso si possono usare i permessi per motivi personali o familiari

Stando così le cose, il lavoratore di quale permesso può usufruire? Non c’è dubbio che nei casi in cui non spetta il permesso retribuito per lutto, è possibile utilizzare un permesso retribuito per motivi familiari o personali, ai sensi ’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, per il personale a tempo indeterminato e art 19 dello stesso Contratto per il personale a tempo determinato.
Infatti “il dipendente, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Il permesso vale per ogni singolo lutto e anche in modo non continuativo

Bisogna evidenziare tuttavia un aspetto tutt’altro che secondario, ovvero che il diritto ai tre giorni si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico.
Nella pratica ciò si traduce nel fatto che, se sfortunatamente il lavoratore dovesse subire più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente 3 giorni di permesso. Tali giorni, possono essere fruiti anche in modo non continuativo.

Sul tema, ad esempio, l’ARAN ha affermato che: “l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.

Nessun limite temporale e possibilità di cumulare altri permessi

Nonostante il CCNL all’articolo 15 non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, questo dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.
Inoltre, ricorda anche l’Aran, nel caso in cui ciò non fosse possibile il dipendente potrà in ogni caso beneficiare di altri istituti normativi del contratto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari.

Ciò vuol dire che i permessi retribuiti per lutto,  disciplinati a livello contrattuale dall’art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con altri permessi retribuiti previsti dai commi 1,2,e 3 del medesimo art. 15.