Fra le tipologie di permessi e congedi che può usufruire il personale docente di ruolo o con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno, è prevista l’aspettativa, a domanda, oltre che per motivi per salute, famiglia e di studio, anche per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa.
Il CCNL/scuola del 2019/2021 all’art. 1 comma 16 dispone che “per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, i CCNL precedenti”, motivo per cui l’art. 18 del CCNL/SCUOLA del 2006/2009, nel disporre la fruizione dell’aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, continua a essere in vigore.
L’aspettativa per motivi di lavoro può essere usufruita una sola volta in tutto il periodo lavorativo per la durata di un anno scolastico, senza assegni e con diritto alla conservazione del posto.
L’aspettativa, a domanda, può essere usufruita da personale docente, compreso i docenti di religione cattolica e dal personale ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno. Per quest’ultima categoria, l’aspettativa è limitata alla durata dell’incarico.
L’aspettativa indipendentemente per i motivi per i quali é richiesta, interrompe il rapporto d’impiego nella misura in cui detto periodo non è valido ai fini della maturazione delle ferie, né alla percezione della tredicesima, né all’anzianità di servizio o alla contribuzione correlata. Nel caso del personale supplente, tale periodo non è neppure valido per l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze.
Il dipendente scolastico che intende intraprendere un’altra attività lavorativa e intende usufruire dell’aspettativa deve avanzare richiesta scritta al dirigente scolastico specificando i motivi e la durata.