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Quando gli studenti sono equiparati a lavoratori

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Agli studenti vanno aggiunti, occasionalmente, anche i loro familiari (vedi gli incontri scuola famiglia o le giornate di orientamento).

Il personale insegnante e amministrativo tecnico ausiliario (Ata) rientra a pieno titolo nella definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. La posizione degli alunni è invece più complessa. Infatti, l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Tale affermazione, la cui formulazione risale ancora al D.P.R. 547/55 (art. 3), è rimasta sostanzialmente inalterata con il susseguirsi della normativa e, dopo la pubblicazione del D.Lgs. 626/94, è stata ripresa anche dal Decreto Interministeriale 382/98, il quale puntualizzava che l’equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste nei seguenti 3 casi:

1- in relazione alla frequenza ed all’uso di laboratori appositamente attrezzati

2- nel momento in cui gli allievi operano nei laboratori e utilizzano effettivamente

3- le attrezzature in essi contenute, ovvero quando impiegati in situazione didattica che comporti l’esposizione a rischio fisico, chimico, biologico se considerata nel Documento della valutazione rischi

se i programmi o le attività d’insegnamento prevedono esplicitamente la frequenza e l’uso dei suddetti laboratori.