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Quando i docenti possono fruire dei 6 giorni di ferie? Ecco le differenze tra docenti di ruolo e precari.

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Per quanto riguarda la normativa sulle ferie dei docenti di ruolo, bisogna risalire al CCNL scuola 2006/2009, mentre le ferie per i docenti con contratto a tempo determinato, sono state normate recentemente, con il rinnovo contrattuale della scuola 2019-2021 firmato il 18 gennaio 2024. Cerchiamo di capire quali differenze ci sono tra le ferie dei docenti di ruolo e quelle dei docenti con contratti a tempo determinato, nel caso della fruizione dei 6 giorni di ferie che si possono anche fruire durante l’intero anno scolastico.

Ferie docenti di ruolo

La fonte normativa delle ferie dei docenti di ruolo è l’art.13 del CCNL scuola 2006/2009.

Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto per ogni anno scolastico di servizio ad un periodo di ferie retribuito di:
▪ 30 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio non è superiore ad anni 3;
▪ 32 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio è superiore ad anni 3.
Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato, anche con contratto a tempo determinato. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio (o in caso di assunzione o di cessazione in corso d’anno) la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Ai 30 gg. o 32 gg. su elencati, vanno aggiunte le 4 giornate di festività soppresse di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

I sei giorni di ferie fruiti come permessi retribuiti

I docenti con contratto a tempo indeterminato potrebbero fruire, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, anche a furire, sotto forma di permessi personali o familiari, di 6 giorni di ferie anche durate il periodo delle attività didattiche. Stante la norma che prevede la possibilità della fruizione di questi 6 giorni di ferie, come permessi retribuiti, in periodi di attività didattica, esiste la problematica che tale situazione non dovrebbe arrecare costi aggiuntivi per la finanza pubblica. La questione è controversa ed ha orientamenti giurisprudenziali contrapposti, però, nel caso la contrattazione di Istituto preveda espressamente una norma che vada nella direzione della fruizione di questi 6 giorni alla medesima stregua dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, il problema di un possibile diniego da parte del dirigente scolastico sarebbe risolto.

Ferie dei docenti precari

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

I docenti con contratto a tempo determinato maturano le ferie in base ai giorni di servizio prestati, con un calcolo di 2,5 giorni di ferie ogni 30 giorni di servizio. Tali ferie sono usufruibili al termine dell’anno scolastico.

Secondo un chiaro pronunciamento della Cassazione, il diritto all’indennità delle ferie non godute non decade se il dirigente non ha inviato una comunicazione chiara e formale sul termine per la fruizione delle ferie e sulla perdita del relativo diritto, quindi dall’anno scolastico 2024/2025, i dirigenti scolastici invitano formalmente i docenti precari a fruire delle ferie nelle giornate non festive dei periodi di interruzione delle lezioni.

Fruizione delle ferie dei docenti precari

Di norma ai docenti precari con un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o al termine delle lezioni oppure al precario supplente breve e saltuario, le ferie vengono fatte fruire, qualora non venga interrotto il contratto, durante i giorni feriali delle vacanze natalizie, pasquali o nei periodi di giugno dopo gli scrutini. Tuttavia non esistono norme che impedirebbero al docente precario di fruire, senza aggravi di spesa per le finanze dello Stato, delle ferie anche in giornate di lezione. Per esempio se un docente precario dovesse svolgere una prova concorsuale durante un giorno di attività didattica, potrebbe anche fruire di una giornata di ferie con servizio coperto da docenti che sono a disposizione e che non devono essere retribuiti per l’ora di supplenza.

È importante ricordare che i docenti precari con supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, hanno diritto, ai sensi dell’art.35, comma 12 del CCNL scuola 2019-2021, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Per i supplenti brevi e saltuari o con contratto fino al termine delle lezioni, sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007. I 6 giorni sarebbero quelli già previsti per le ferie dei docenti a tempo indeterminato.