La gestione delle procedure di acquisto “sotto soglia” rappresenta una delle attività quotidiane più delicate per le Istituzioni Scolastiche italiane, costantemente in bilico tra l’esigenza di celerità amministrativa e il rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza dettati dal D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
La recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta), n. 4185 del 25 maggio 2026, offre una fondamentale lezione operativa per Dirigenti Scolastici (nella veste di RUP) e Direttori SGA. La pronuncia chiarisce in modo inequivocabile i confini tra un vero affidamento diretto e una procedura di gara informale, delineando le pesanti conseguenze legali derivanti dall’inosservanza dell’autovincolo e dall’applicazione distorta del principio di rotazione.
La vicenda trae origine da una procedura inferiore alla soglia comunitaria avviata da una stazione appaltante (nel caso specifico, una Federazione Sportiva Nazionale), formalmente qualificata come “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023. Tuttavia, anziché procedere all’individuazione informale del contraente, l’amministrazione ha strutturato l’iter mediante:
All’esito della selezione, il servizio è stato assegnato a un operatore economico palesemente privo dei requisiti esperienziali fissati dall’avviso (il cui curriculum attestava competenze prevalentemente fotografiche e teatrali, anziché sportive e televisive). Il gestore uscente (secondo classificato) ha quindi impugnato l’atto.
Il TAR Lazio, in prima istanza, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, sostenendo che il ricorrente, in quanto gestore uscente, non avrebbe comunque potuto ottenere l’appalto a causa del principio di rotazione (art. 49 del Codice). Il Consiglio di Stato ha ribaltato totalmente la decisione.
1. Il principio dell’autovincolo: chi fissa le regole deve rispettarle
Il Consiglio di Stato ha ribadito che, indipendentemente dalla qualificazione lessicale che la stazione appaltante attribuisce alla procedura, se l’amministrazione sceglie deliberatamente di strutturare un confronto competitivo con criteri di ammissione precisi, essa si autovincola. Le scuole non possono, pertanto, inserire in un avviso requisiti stringenti (es. «esperienza decennale in piattaforme didattiche» o «certificazioni tecniche specifiche per il cablaggio») per poi ignorarli in fase di valutazione in nome dell’informalità dell’affidamento diretto. La violazione dell’autovincolo si traduce in un vizio insanabile di eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione delle regole di gara.
2. La vera natura dell’affidamento diretto vs. Gara informale
La sentenza traccia una netta linea di demarcazione concettuale:
3. Il blocco del Principio di Rotazione nelle procedure aperte
Questo è il passaggio di maggior impatto operativo. Il Consiglio di Stato chiarisce che il principio di rotazione non è una causa di esclusione automatica dalle gare non codificata. La sua funzione è quella di fare da contrappeso al potere fiduciario e discrezionale dell’amministrazione laddove questa decida chi invitare (interpello ristretto). Al contrario, la rotazione non si applica quando la procedura è strutturata mediante avviso pubblico aperto a tutti gli operatori del settore, senza limitazioni quantitative al numero di partecipanti. Avendo aperto il mercato, non vi è alcun rischio di consolidamento di posizioni di favore o di arbitrio da parte della stazione appaltante. Di conseguenza, il TAR non poteva dichiarare inammissibile il ricorso del gestore uscente invocando ex post la rotazione, poiché la natura aperta della gara consentiva la sua legittima partecipazione.
L’analisi della sentenza impone un immediato adeguamento delle prassi amministrative all’interno delle segreterie scolastiche, specialmente nella gestione dei fondi PNRR, del PN o dei contratti ordinari (servizio cassa, assicurazione alunni, RSPP, gite scolastiche, noleggio fotocopiatrici).
Ecco la check-list operativa per evitare il contenzioso:
| Cosa NON fare più | Cosa FARE d’ora in poi (prassi corretta) |
| Pubblicare avvisi aperti a tutti sul sito web (Albo Pretorio/Amministrazione Trasparente) e poi escludere il gestore uscente invocando il principio di rotazione. | Se si pubblica un avviso pubblico esplorativo privo di sbarramento numerico agli inviti, il gestore uscente ha il diritto di partecipare e di vedersi aggiudicato il servizio se formula l’offerta migliore. |
| Utilizzare una terminologia ibrida negli atti (es. “Determina di affidamento diretto” strutturando poi criteri di punteggio sul modello dell’offerta economicamente più vantaggiosa). | Se l’importo consente l’affidamento diretto (sotto i 140.000€ per servizi/forniture), il RUP consulti i preventivi in modo informale e motivi l’affidamento descrivendo l’idoneità dei costi e delle prestazioni dell’operatore scelto. Evitare commissioni di valutazione formali se si vuole mantenere la natura di affidamento diretto. |
| Inserire nei bandi o nelle richieste di preventivo requisiti tecnici stringenti e poi soprassedere per “agevolare” un fornitore locale o economico. | Qualsiasi requisito inserito nella lex specialis costituisce un autovincolo assoluto. Se il fornitore che offre il prezzo più basso non possiede le certificazioni richieste, deve essere tassativamente escluso. In alternativa, i requisiti nell’avviso iniziale vanno calibrati con massima fluidità. |
| Sanare le carenze istruttorie in sede di contenzioso. | La verifica dei requisiti in capo all’operatore economico deve risultare chiaramente dai verbali di istruttoria e dal provvedimento finale. Non sono ammesse motivazioni laconiche o apodittiche (es. «l’offerta è congrua e l’operatore è idoneo») se i documenti (come il CV aziendale) smentiscono tali assunti. |
La pronuncia n. 4185/2026 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato ci ricorda che la forma dell’atto cede sempre il passo alla sua reale sostanza giuridica. Per le scuole, la semplificazione procedurale concessa dal nuovo Codice dei Contratti è una risorsa preziosa, ma richiede rigore metodologico: se il RUP decide di limitare la propria discrezionalità introducendo regole di gara, l’azione amministrativa deve conformarsi a tali regole senza eccezioni o scorciatoie interpretative.