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Riconoscere il valore abilitante dei titoli di studio ai docenti Itp

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La senatrice Saggese (Pd) ha depositato un’interrogazione per il Saese con la quale viene presentato ricorso al Miur in merito al riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio degli insegnanti tecnico-pratici (Itp).

TESTO Atto n. 4-05009

Pubblicato il 17 dicembre 2015, nella seduta n. 555

Saggese- Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –

Premesso che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (Itp) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori;

tali attività sono svolte in compresenza di un altro docente della disciplina, avente profilo teorico, ovvero in modo autonomo;

i docenti Itp rappresentano da anni un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell’insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;

il testo unico in materia di istruzione, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza;

tali insegnanti possono far parte, sempre a pieno titolo, delle commissioni per gli esami di Stato, alla pari di tutti gli altri docenti e rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto;

essi sono in tutto e per tutto equiparati ai docenti laureati, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica;

considerato che:

per diventare docenti Itp è necessario conseguire il diploma, richiesto per la specifica classe di concorso e successivamente iscriversi alle graduatorie;

occorre quindi aspettare la chiamata, in base allo scorrimento delle graduatorie, la cui densità è però particolarmente elevata e ciò rende difficile accedere a tale tipologia di insegnamento;

per conseguire l’abilitazione all’insegnamento è necessario superare un concorso, ma i posti messi a bando nelle ultime tornate sono stati molto limitati;

in alternativa, è possibile svolgere il tirocinio, ma sinora, per le classi di concorso corrispondenti, sono stati attivati solamente i percorsi abilitanti speciali (Pas), riservati a chi ha già insegnato nella materia richiesta;

la situazione descritta ha prodotto un grande numero di precari, cui si vanno ad aggiungere gli esuberi, che nel solo anno scolastico 2014/2015 sono stati pari a ben 2.929 docenti;

la maggior parte dei docenti in esubero è confluita nella dotazione organica provinciale, senza cattedra e senza sede, ed è costretta a barcamenarsi tra diversi istituti, spesso lontani tra di loro, oltre che dalla rispettiva residenza, con pochissime ore in ciascuna scuola e con compiti di docenza finalizzati a sostituire altri insegnanti di materie scarsamente affini;

ritenuto che:

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dai docenti ITP, costituiscono attualmente titolo di accesso alla Tabella C delle classi di concorso, ma secondo i rappresentanti della categoria potrebbero essere considerati abilitativi, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva stessa;

il Saese (sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia), alla luce della presente interpretazione, ha presentato un ricorso gerarchico nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio dei docenti ITP,

si chiede di sapere:

come intenda procedere il Ministro in indirizzo in merito al ricorso amministrativo richiamato in premessa.

 

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