Home Personale Rientro docente dopo il 30 aprile, supplente in continuità: quando è prevista...

Rientro docente dopo il 30 aprile, supplente in continuità: quando è prevista la proroga

CONDIVIDI

La gestione delle supplenze scolastiche dopo il 30 aprile richiede attenzione. Non sempre il rientro del docente titolare comporta l’interruzione immediata dell’attività dell’insegnante sostituto. In alcune situazioni, infatti, la normativa tutela la continuità didattica, permettendo al supplente di restare in servizio fino alla fine dell’anno scolastico. Vediamo quali sono le condizioni previste.

Quando il supplente mantiene la cattedra

Secondo l’articolo 37 del CCNL Scuola 2006/2009, il supplente ha diritto a mantenere la supplenza dopo il 30 aprile se il docente titolare è stato assente per un periodo continuativo di:
• 150 giorni (per le classi non terminali)
• 90 giorni (per le classi terminali)
In entrambi i casi, il supplente resta fino al termine delle lezioni e partecipa agli scrutini e alle valutazioni finali.

Come si calcolano i giorni di assenza

Il conteggio dei giorni di assenza parte dalla data di rientro del titolare, che deve essere successiva al 30 aprile.
Esempio pratico: se il docente torna il 10 maggio, bisogna contare i giorni all’indietro, includendo tutte le sospensioni delle lezioni, fino a raggiungere i 150 o 90 giorni richiesti.
Anche i periodi di sospensione (come le vacanze di Natale o Pasqua) vanno inclusi nel conteggio, a meno che non ci sia stato un rientro effettivo in classe del titolare.

Cosa succede al docente titolare

Se il titolare rientra dopo il 30 aprile ma non si è raggiunto il limite dei 150 o 90 giorni, riprende regolarmente il proprio posto.
Se invece il supplente ha diritto a mantenere l’incarico, il docente titolare viene utilizzato dalla scuola per:
Supplenze interne
• Interventi didattici ed educativi integrativi
• Attività legate al funzionamento generale della scuola