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Scioperi a scuola: quando la sostituzione del personale è legittima? Orientamento ARAN

Lara La Gatta

La gestione degli scioperi nel mondo della scuola torna al centro del dibattito, soprattutto quando riguarda la possibilità – spesso contestata – di sostituire il personale docente e ATA aderente allo sciopero con personale non scioperante. Un recente orientamento applicativo ARAN fornisce una risposta chiara alla domanda che ricorre tra dirigenti scolastici e sindacati: tale sostituzione è legittima oppure rappresenta una forma di compressione del diritto di sciopero?

L’analisi parte dall’Accordo del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, attuativo delle disposizioni previste dalla legge 146/1990 e dalla successiva legge 83/2000. Nel settore scolastico, l’obiettivo dell’accordo è garantire un equilibrio tra due diritti costituzionalmente protetti: il diritto allo sciopero dei lavoratori e il diritto allo studio degli studenti, che non può essere compromesso oltre una soglia ritenuta accettabile.

È proprio in questo contesto che si inserisce l’art. 10, comma 5, il quale attribuisce ai dirigenti scolastici la facoltà di adottare “tutte le misure organizzative utili a garantire l’erogazione del servizio”, purché ciò avvenga nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali e senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero.

La domanda sorge spontanea: la sostituzione del personale scioperante può rientrare tra queste misure organizzative? La risposta, secondo la giurisprudenza consolidata e richiamata dall’ARAN, è sì.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15782 del 19 luglio 2011, ha stabilito un principio fondamentale: il datore di lavoro può utilizzare “ogni mezzo legale” per contenere gli effetti negativi dello sciopero, purché non ne impedisca o ostacoli l’esercizio. In altre parole, la sostituzione del personale scioperante con lavoratori disponibili non costituisce condotta antisindacale, anche se ciò può ridurre l’impatto della protesta. È legittimo, infatti, che il datore di lavoro reagisca al pregiudizio derivante dall’astensione dal lavoro ricorrendo al proprio potere organizzativo, purché all’interno dei limiti fissati dalla legge.

Un passaggio particolarmente significativo della pronuncia sottolinea come la minore efficacia dello sciopero – inevitabile quando alcune funzioni vengono comunque garantite – non possa essere imputata come violazione del diritto di sciopero, a meno che non vi sia un intervento diretto a ostacolarlo. Resta inoltre il fatto che, anche attraverso la sostituzione, non tutto il disagio viene annullato: chi sostituisce lascia a sua volta scoperto il proprio ruolo, e l’organizzazione scolastica ne risente comunque.

Alla luce di tali principi, la sostituzione del personale docente o ATA in sciopero con personale non scioperante è da considerarsi pienamente legittima, purché si tratti di un intervento organizzativo finalizzato a garantire lo svolgimento del servizio essenziale dell’istruzione e non di una strategia volta a neutralizzare l’iniziativa sindacale.

L’orientamento conferma dunque ciò che molti dirigenti scolastici avevano già interpretato come prassi operativa: in caso di sciopero, è possibile riorganizzare il personale presente per assicurare, nei limiti del possibile, la sorveglianza, la sicurezza e la continuità minima delle attività scolastiche.

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