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Sciopero del settore scuola, il docente o il personale ata può dichiarare di non avere maturato alcuna decisione

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Una docente ci chiede se è legittimo che in una circolare del dirigente scolastico viene imposto l’obbligo ai docenti e al personale ata di comunicare l’adesione o la non adesione allo sciopero indetto per il giorno 3 novembre 2025 da una sigla sindacale autonoma. Vediamo di chiarire cosa dice la norma sugli adempimenti dei dirigenti scolastici sulla comunicazione di una indizione di sciopero da parte di una sigla sindacale.

Normativa sull’accordo del 2 dicembre 2020

La normativa di riferimento è l’accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, stipulato il 2 dicembre 2020.

All’art.3 comma 4 del suddetto accordo ARAN, c’è scritto che “in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile…”.

Quindi possiamo affermare che il dirigente scolastico ha l’obbligo, in occasione di ogni sciopero di emanare una circolare dove invita i docenti a dichiarare una delle seguenti tre opzioni: 1) aderisco; 2) non aderisco; 3) non ho maturato alcuna decisione al riguardo.

Quello che diventa illegittimo da parte del dirigente scolastico, sarebbe obbligare i docenti e il personale ata a dichiarare solo se intendono aderire o non aderire allo sciopero, senza prendere in considerazione l’ipotesi di potere dichiarare di non avere maturato nessuna decisione al riguardo.

Quante ore di sciopero per i docenti

I docenti della scuola hanno comunque un limite annuo di sciopero che è strettamente dipendente dalla titolarità del docente o meglio da dove il docente presta il suo servizio. Per essere più precisi possiamo dire che esiste un limite massimo individuale annuo (inteso come annualità scolastica) di 40 ore, ovvero 8 giorni per anno scolastico nelle scuole primarie, mentre i docenti delle scuole secondaria possono aderire agli scioperi per un massimo di 60 ore, ovvero 12 giorni per ogni anno scolastico.