Volgono a conclusione i consigli di classe nelle scuole italiane per le valutazioni di metà anno.
La Tecnica della Scuola, nei giorni scorsi, ha realizzato degli articoli, sia di carattere generale che di approfondimento, sulla materia.
Se un docente è assente, il collega che lo sostituisce, durante le operazioni di scrutino, spetta un compenso?
L’Aran, in orientamento applicativo, risponde così:
L’articolo 29 del CCNL del 29 novembre 2007, al comma 3, stabilisce che sono attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale:
In tale contesto la partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un’attività dovuta.
Tale attività, pertanto, viene retribuita, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL del 29.11.2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.
Per quanto riguarda i compensi, occorre fare riferimento alla Tabella 5, allegata al citato CCNL, che ne definisce le relative misure.
LEGGI ANCHE
Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate