Home Personale Scrutini, ai docenti che sostituiscono i colleghi spetta un compenso?

Scrutini, ai docenti che sostituiscono i colleghi spetta un compenso?

CONDIVIDI

Volgono a conclusione i consigli di classe nelle scuole italiane per le valutazioni di metà anno.

La Tecnica della Scuola, nei giorni scorsi, ha realizzato degli articoli, sia di carattere generale che di approfondimento, sulla materia.

Scrutini e compensi

Se un docente è assente, il collega che lo sostituisce, durante le operazioni di scrutino, spetta un compenso?

L’Aran, in orientamento applicativo, risponde così:

L’articolo 29 del CCNL del 29 novembre 2007, al comma 3, stabilisce che sono attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale:

  • la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue;
  • la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue;
  • lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

In tale contesto la partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un’attività dovuta.

Tale attività, pertanto, viene retribuita, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL del 29.11.2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.

Per quanto riguarda i compensi, occorre fare riferimento alla Tabella 5, allegata al citato CCNL, che ne definisce le relative misure.

LEGGI ANCHE

Scrutini, in caso di parità prevale il voto del presidente
Scrutini, il voto è deciso collegialmente dal Consiglio di classe
Scrutini, il docente di sostegno partecipa alla valutazione di tutta la classe
Consiglio di classe e docente di potenziamento: tutto da quello che c’è da sapere
Consiglio di classe, tutto quello che c’è da sapere
Scrutini, il voto proposto dal docente può essere respinto dal Consiglio di classe
Verbali Consiglio di classe, il docente ha diritto a fare precise dichiarazioni