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Scrutini finali, a presiederli deve essere il Ds o un membro del Consiglio di classe

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L’anno scolastico sta terminando, fra una settimana circa sono programmati gli scrutini finali. Chi dovrà presiederli in caso il DS non possa farlo?

Se il Ds è assente per malattia o comunque non è presente per un motivo giustificabile, i Consigli di classe possono essere presieduti dal docente vicario che è delegato a fare le funzioni del Ds in sua assenza. Solo in caso di assenza del Ds per i motivi suddetti, il vice-preside può assumere il ruolo di Presidente di un Consiglio di classe di cui non è facente parte come docente.

Innanzitutto lo scrutinio deve essere presieduto dal DS o da un docente del Consiglio di classe delegato dallo stesso DS. Qual è la norma che legittima tale delega? Un’altra domanda che ci poniamo, visto che ci risulta che a volte capita che sia il vice-preside a presiedere uno scrutinio: “Può il Ds delegare il vicario della scuola a presiedere un consiglio di classe?”. La norma di legge che legittima la delega fatta dal Ds ad un docente della classe a presiedere uno scrutinio è scritta nell’ art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 297/94, in tale articolo è scritto: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato: si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione”. È bene precisare che la presidenza di un Consiglio di classe può essere affidata, con delega scritta da parte del dirigente scolastico, solamente ad un docente che sia membro dello stesso Consiglio, e quindi non può essere delegato a ricoprire questo ruolo uno dei collaboratori del DS, almeno che non sia docente della classe in cui si svolgono gli scrutini. Se invece il DS fosse assente dal servizio ad esempio per malattia, allora in questa particolare situazione, il vicario assume il ruolo di facente funzione del Ds e quindi potrà essere delegato a presiedere lo scrutinio anche di una classe di cui non è docente. In una fase importante e delicata come quella degli scrutini finali, bisognerebbe evitare di fare presiedere un Consiglio di classe, con una delega strampalata, a persone non legittimate a ricoprire questo ruolo, in quanto si metterebbe a rischio tutto l’operato dello scrutinio, che, in caso di ricorsi e contenziosi, troverebbe ragione per essere annullato e ripetuto nuovamente in modo regolare. Infine è utile ricordare che i voti proposti dai singoli docenti in sede di scrutinio, devono essere assunti e condivisi con l’intero Consiglio di classe che è l’organo preposto alla valutazione degli apprendimenti di ogni singolo alunno. Infatti ai sensi del DPR 122/2009 agli art.2 e 4, i voti degli scrutini sono solo “proposti” dal docente, ma poi devono essere ratificati o modificati dal consiglio di classe.

Quindi la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di I grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Per la scuola secondaria di II grado, la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi e concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.