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Scuole private ed esami di idoneità

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Dopo aver emanato la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 – nella quale tra l’altro, a proposito degli anticipi, si specifica (ad iscrizioni già chiuse) che “per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, è di tutta evidenza che possono iscriversi anche le bambine e i bambini nati il 29 febbraio 2004” (probabilmente, fissando il termine al 28 febbraio, al Miur non avevano considerato che essendo il 2004 un anno bisestile, i giorni di febbraio sono stati 29 e non 28!) – il Ministero dell’Istruzione ha inteso fare precisazioni sull’argomento dell’esame di idoneità in relazione agli iscritti alle scuole private non paritarie.
Così, a firma del direttore generale Silvio Criscuoli, il 7 febbraio ai direttori degli Uffici scolastici regionali è stata indirizzata la nota prot. n. 1147, che però ha determinato l’effetto di generare ulteriore confusione. Infatti, vi sono interpretazioni contrapposte anche a livello sindacale.
Con una dichiarazione del suo segretario generale Francesco Scrima, nella stessa giornata in cui è stata diffusa la suddetta nota, la Cisl Scuola rileva: “apprendiamo che il Ministero ha fatto una rapida marcia indietro dopo il pasticcio logico-sistematico contenuto nella nota 777. Le riprecisazioni del Miur confermano la fondatezza delle posizioni espresse dalla Cisl Scuola rispetto alla pretesa di abolire gli esami di idoneità per gli alunni della scuole private non paritarie”.
Il giorno prima, in effetti, la Cisl Scuola aveva sottolineato come “nell’attuale stato di confusione e fibrillazione in cui versa la nostra scuola ci mancavano soltanto le interpretazioni logico-sistematiche – peraltro del tutto prive di riscontro normativo sulla materia specifica – per aumentare caos e disorientamento” e si chiedeva “quale fonte giuridica legittima l’abolizione dell’esame di idoneità che fino ad oggi ha costituito la garanzia dell’effettivo assolvimento dell’obbligo scolastico sancito dalla Costituzione?”.
Secondo l’interpretazione della Flcgil, invece, la nota prot. n. 1147 del 7 febbraio “conferma quanto già sostenuto nella 777/2006: gli alunni che frequentano le scuole elementari non paritarie, ovvero le ex autorizzate, non debbano più sostenere gli esami di idoneità, presso le scuole statali o paritarie, al termine di ciascun anno scolastico per la promozione alla classe successiva. Gli alunni in questione sono chiamati a sostenere gli esami di idoneità, per certificare il loro percorso scolastico, solo in occasione delle scansioni previste dall’ordinamento ovvero a conclusione del ciclo elementare per il passaggio alla scuola secondaria di I grado”.
Incalza la Flcgil: “anziché ricorrere ad un giro di parole, utilizzando un ‘burocratese’ discutibile e criptico, che non aiuta una corretta comprensione della norma, il Miur farebbe bene a chiarire rapidamente quali sono le disposizioni che disciplinano la materia con particolare riferimento alle classi. In particolare il Miur deve dire, in maniera incontrovertibile, se sono ancora valide le norme dettate dalla legge e riassunte in un passaggio nella nota n. 5693 del 20 giugno 2005, invocato dalla stessa Amministrazione, o se, invece, la 777 è nei fatti confermata”.
Secondo la Flcgil “vi è, infatti, una palese contraddizione tra le due disposizioni che, di sicuro, l’ultima nota del Ministero non scioglie; comparando le disposizioni appena ricordate, la nota n. 777/2006 non costituisce uno sviluppo e un’ integrazione della precedente nota n. 5693, semmai rappresenta la sua negazione”.
Quest’ultima disposizione, infatti, prefigurava in maniera esplicita che gli alunni delle scuole elementari non paritarie avrebbero dovuto sostenere l’esame di idoneità, presso le scuole statali o paritarie, abilitate al rilascio di titoli di studio, ogni anno per ottenere la promozione alla classe successiva.
Interpretazioni a parte, Cisl e Cgil, comunque, concordano sul fatto che ci si trova di fronte a disposizioni pasticciate e contraddittorie. 
“Sorge il sospetto – sostiene la Flcgil, che, ritenendo illegittime la 777/2006 e la relativa nota successiva, intende impugnare i provvedimenti avanti il giudice competente – che tutta questa confusione sia solo strumentale, finalizzata ad introdurre, di fatto, quegli elementi di ‘flessibilità normativa’ richiesti dai gestori interessati e compiacenti al ministro Moratti”.
Per Francesco Scrima “leggerezza e disinvoltura non possono e non devono mai caratterizzare l’attività amministrativa, soprattutto su questioni delicate che investono tematiche di natura anche costituzionale”.

Negli “approfondimenti” riportiamo nota prot. 1147 del 7 febbraio, così i lettori potranno farsi (forse) una propria idea.