L’ufficio scolastico di Crotone aveva, in fase degli esiti della mobilità 2025/2026, assegnato il trasferimento interprovinciale ad un docente X nonostante il vincolo triennale di mobilità previsto per i neoassunti. Il docente X nonostante avesse il vincolo triennale alla permanenza in una scuola della provincia di Crotone, aveva prodotto l’istanza di mobilità verso altra provincia della Calabria, avvalendosi di una deroga per assistenza ad un parente entro il terzo grado convivente e con situazione di disabilità grave. Dopo un accesso agli atti di un docente Y della stessa classe di concorso e che aveva chiesto le stesse sedi di altra provincia del docente X, si avvia un particolareggiato ricorso al giudice del lavoro per annullare il trasferimento del docente X e consentire, al contempo, il regolare trasferimento del docente Y. Il 7 novembre 2025, arriva la sentenza del giudice del lavoro di Crotone, il dott.Salvatore Marinò, che stabilisce l’illegittimità del trasferimento del docente X e ordina il trasferimento del docente Y nella medesima sede assegnata in esito alla mobilità 2025/2026 al docente X.
La sentenza di cui stiamo parlano è quella emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone n. cronol. 10222/2025 del 07/11/2025. È importante affermare che il giudice ha accolto totalmente le tesi del ricorrente (docente Y) che, per effetto di una deroga al vincolo triennale di mobilità non sufficientemente documentata, si era visto superare per un solo punto nel trasferimento richiesto da un docente X della medesima classe di concorso e che richiedeva la stessa tipologia di trasferimento e le stesse sedi.
Il giudice ha considerato di accogliere totalmente il ricorso avverso il trasferimento del docente X, specificando di esistere e sussistere sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, cioè il pericolo concreto e attuale – per la parte ricorrente di subire, nelle more del giudizio di merito, un pregiudizio non totalmente rimediabile. Il non potere intervenire con urgenza, spiega il giudice del lavoro, avrebbe protratto nel tempo il disagio del ricorrente a vivere lontano dal suo contesto familiare e con aggravio di spesa per la locazione di una abitazione nei pressi dell’attuale scuola di titolarità.
Sull’illegittimità della deroga al vincolo triennale della mobilità del docente X, il giudice cita l’art.2, comma 6 del CCNI mobilità 2025-2028, prevede in modo assolutamente chiaro che l’istante produca, contestualmente alla domanda di mobilità, la documentazione / certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante.
Nel caso in specie il docente X, che si avvaleva della deroga ex art.42 del d.lgs.151/2001 per assitere un parente entro il terzo grado convivente, non aveva documentato la convivenza e nemmeno il grado di parentela con l’assistita.
Inoltre il docente X non è riuscito a dimostrare la fruizione dei permessi relativi al suddetto art.42 del d.lgs. 151/2001, ma ha presentato la documentazione di avere fruito di altra tipologia di permessi, quelli previsti dall’art.33, comma 3 della legge 104/92, quindi il tipo di deroga al vincolo di mobilità, richiesto in domanda presentata entro il 25 marzo 2025, non poteva essere accordato dall’ufficio scolastico di Crotone.
La sentenza di fatto condanna alle spese l’Amministrazione, ordiando l’immediato trasferimento del docente Y nel medesimo posto assegnato illegittimamente al docente X che invece doveva risultare vincolato alla permanenza nella scuola di titolarità.