Un docente X passato di ruolo da ITP alla classe di concorso A002, quindi con un passaggio di ruolo nello stesso grado di istruzione, ci chiede se dovrà rifare l’anno di prova per la nuova classe di concorso, oppure, visto che l’anno di prova alla scuola secondaria di secondo grado l’ha già superato come Insegnante Tecnico Pratico (ITP), non lo dovrà rifare una seconda volta.
Di norma i passaggi di ruolo da un grado di istruzione ad un altro, o da un ordine di scuola ad un altro, prevedono lo svolgimento dell’anno di formazione e prova nel caso in cui non sia stato già svolto e superato nel nuovo ruolo. Farebbe eccezione il passaggio di ruolo da insegnante tecnico pratico (ricordiamo che l’ITP è riferito solamente alla scuola secondaria di secondo grado), a docente laureato in una classe di concorso della secondaria di secondo grado. Infatti il docente che ha già superato l’anno di prova come ITP, qualora ottenga il passaggio di ruolo come docente laureato in un posto sostegno della secondaria di secondo grado o il relativo posto normale di una classe di concorso delle scuole superiori, non è chiamato a svolgere un’altra volta l’anno di prova. Ne è convinta la Uil Scuola Rua, ma lo specifica anche una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno.
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni all’udienza del 29.2.2024, celebrata con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato una interessante sentenza in riferimento all’anno di formazione e prova di un docente che prima aveva svolto e superato l’anno di prova come ITP nel 2013/2014 per la classe di concorao B014 e che per l’anno scolastico 2023/2024 aveva avuto il passaggio di ruolo nella classe A037, ed era stato obbligato dal suo dirigente scolastico a svolgere nuovamente l’anno di prova in A037 sempre per la scuola secondaria di secondo grado.
La sentenza giunge con un provvedimento d’urgenza ex 700 codice di procedura civile, partito con il procedimento iscritto al n. 4593 del ruolo generale del lavoro dell’anno 2023.
Nello specifico accade che in data 1.8.2023 il Dirigente Scolastico che aveva obbligato il docente a svolgere l’anno di prova in A037 decretava che il ricorrente non aveva “superato il percorso di formazione e il periodo annuale di prova”, precisando che “il passaggio da ITP a classe di concorso laureati si configura a tutti gli effetti come passaggio di ruolo, in quanto il docente acquisirà un’altra posizione stipendiale”.
Eppure l’obbligo imposto dal dirigente scolastico a fare svolgere nuovamente l’anno di prova al docente passato da ITP alla classe di concorso A037, si poneva in contrasto con le circolari del MIUR nn. 39533/2019, 28730/2020, 30345/2021 e 39972/2022, che avevano a più riprese sancito che l’anno di formazione e prova avviene una sola volta nella carriera del docente, in caso di permanenza nello stesso grado di istruzione.
La sentenza, nell’udienza del 29 febbraio 2024, entra nel merito sottolineando che è stato precisato che sono esentati dallo svolgimento dello stesso, tra gli altri, i docenti “che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado” (così la nota n. 39533/2019) o, comunque, i docenti “che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo”.
Infine osserva peraltro il giudicante che l’opzione ermeneutica testè illustrata risulta pienamente conforme all’orientamento espresso, ancorchè in via informale, da diversi Uffici Scolastici Regionali, i quali, in risposta al quesito posto dall’odierno ricorrente, hanno chiarito (recte: ribadito) che il periodo di formazione e prova non dev’èssere ripetuto da quei docenti che l’abbiano già effettuato nel medesimo grado di nuova immissione in ruolo.
Quindi il giudice annulla il decreto di non superamento dell’anno di prova, disposto dal dirigente scolastico in data 1 agosto 2023, in quanto l’anno di formazione e prova non andava proprio svolto perché già fatto, con successo, nel 2013/2014 quando il docente era ITP.