Mentre è attesa per domani, 21 gennaio, l’esigibilità degli arretrati spettanti per gli anni 2024 e 2025 di cui al CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, il pagamento degli importi una tantum, definiti dall’articolo 16 del medesimo Contratto, sarà effettuato sul cedolino mensile di febbraio 2026.
Gli importi dell’una tantum, comunicati da NoiPA, sono:
NoiPA ha invece già applicato sul cedolino mensile di gennaio gli adeguamenti tabellari previsti dal CCNL.
Per gli arretrati e gli importi una-tantum, l’imposizione fiscale è a tassazione separata.
Cosa significa?
Come spiega NoiPA, la tassazione separata è un regime fiscale speciale previsto per alcune tipologie di redditi.
L’obiettivo della tassazione separata è evitare al contribuente un carico fiscale elevato, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, nell’anno in cui percepisce redditi “straordinari”, come arretrati da lavoro dipendente o il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
I redditi soggetti al regime di tassazione separata sono quelli espressamente previsti dall’art. 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). I principali sono: trattamenti di fine rapporto (TFR) e relative anticipazioni; arretrati di lavoro dipendente, riferiti ad anni precedenti; altri redditi arretrati, che si riferiscono a più anni, come premi, indennità di fine mandato, ecc.
La tassazione separata viene calcolata dal datore di lavoro, quindi da NoiPA nel caso dei dipendenti della scuola. Questo calcolo si basa sulla media dell’IRPEF versata nei due anni precedenti e viene aggiornato ogni anno durante il conguaglio fiscale.
Tuttavia, l’importo calcolato da NoiPA rappresenta solo un acconto. Il conteggio definitivo viene successivamente effettuato dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando le dichiarazioni fiscali presentate attraverso il modello 730 o il Modello Unico.