
La responsabilità della presenza in classe degli studenti, ma anche dello svolgimento della programmazione e dei livelli di apprendimento previsti proprio in fase di inizio anno scolastico dalla programmazione educativo-didattica, spetta ai singoli docenti che compongono il Consiglio di classe. Proprio per i motivi suddetti è il Consiglio di classe che delibera su tutte le attività didattiche curricolari, ma anche quelle extracurricolari, che gli studenti della classe devono o possono seguire. Tuttavia capita spesso, in modo del tutto irregolare, che gli alunni di una classe vengono “sottratti” dalle ore di lezione per svolgere altre attività per altri docenti o anche per il dirigente scolastico. In tal caso l’assenza fuori aula dello studente, qualora l’attività non sia stata deliberata dal Consiglio di classe, è da ritenersi una assenza non giustificabile e quindi computabile ai fini del calcolo delle assenze per la validità dell’anno scolastico.
Normativa sul Consiglio di classe
Il Consiglio di classe è un organo collegiale della scuola italiana, che trova la sua efficacia con l’art.3 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, in cui si specifica che è proprio questo importantissimo organo collegiale che si occupa delle competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari. Queste prerogative tipiche dei Consigli di classe, sono ribadite nell’art.5 del d.lgs. 297/94.
È utile sapere che ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94, il Consiglio di classe è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti in carica per la sua validità.
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il presidente del Consiglio di classe
Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, delegato dal Dirigente scolastico.
Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato dal segreatario e dal presidente.
Il coordinatore di classe
Il coordinatore di classe, invece, non ha compiti “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento e, pertanto, si riconducono allo specifico della scuola in cui svolgere tale funzione.
Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile solo in presenza del dirigente scolastico (o di altro docente delegato a presiedere).
Il segretario del Consiglio di Classe
Il segretario del Consiglio di classe è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
È designato dal Dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
Si tratta di una figura “obbligatoria” perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile poiché documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio. Il ruolo di segretario deve svolgere un docente facente parte del Consiglio di classe, individuato dal Dirigente scolastico.
Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito.
Il presidente ed il segretario sono due figure “obbligatorie” ai fini della validità della seduta, cosi come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato.
Assenza alunno dall’ora di lezione
Stabilito che il Consiglio di classe è l’organo collegiale che ha competenza in materia di coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, le uscite didattiche, le attività da svolgere anche durante l’orario di lezione da parte degli studenti, sono una prerogativa decisionale del Consiglio di classe. Quindi qualora accada che uno studente fosse chiamato fuori aula a svolgere, durante l’attività di lezione, un’altra attività per decisione singola di altri docenti, dei collaboratori del dirigente o anche del dirigente scolastico stesso, quell’ora risulterebbe come una vera e propria assenza computabile nel calcolo delle assenze orarie dell’anno scolastico.




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