La nota ministeriale 25089 del 6 agosto 2021 nel dare indicazioni in merito alle supplenze si occupa degli aspiranti aventi diritto alla:
Per gli aspiranti che si trovano nella condizione di avere un grado d’invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648 del 1950, secondo quando previsto dall’art. 21, espressamente citato nelle disposizioni per le supplenze, hanno diritto a scegliere prioritariamente la sedi tra quelle disponibili alle seguenti condizioni:
La riserva dei posti, secondo quanto previsto dalla legge 68 del 1999 e dal D. Lgs 66 del 2010, opera anche per le assunzioni a tempo determinato nei confronti:
“Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Per quanto riguarda le assunzioni a favore del personale della scuola docenti, educatori e personale ATA, avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie a esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria a esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica… ”.