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Titolari sostegno fuori dal vincolo, possono optare sui posti normali e di sostegno

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Per i docenti titolari di sostegno, sia della scuola dell’infanzia e primaria, sia per la scuola secondaria, sarà possibile, se tali docenti sono usciti dal vincolo quinquennale del sostegno, fare domanda di trasferimento sulla tipologia di posto comune e contemporaneamente sulla tipologia di posto di sostegno.

Mobilità dei titolari sostegno all’infanzia e primaria

Per la scuola primaria l’insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell’organico
comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno, su posto dell’organico comune, speciale e di sostegno, ovvero infine sul solo posto speciale graduando l’ordine di preferenza per le diverse
tipologie di posto contrassegnando – nell’ordine prescelto – le apposite caselle numerate del modulo domanda. Ovviamente se il docente è titolare su sostegno per chiedere le varie tipologie di posto deve essere da almeno un quinquennio titolare sul posto di sostegno, altrimenti il suo trasferimento è vincolato alla sola tipologia di titolarità.

Per la scuola dell’infanzia l’interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, comune, speciale e di sostegno, infine solo speciale graduando l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto, contrassegnando – nell’ordine prescelto – le apposite caselle numerate del modulo domanda.

Qualora l’aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.

Qualora, invece, l’aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l’ordine espresso dal docente;
b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall’aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di
posto, secondo l’ordine indicato dall’aspirante nelle predette caselle del modulo domanda di mobilità.

Mobilità dei titolari di sostegno alla secondaria

In analogia a quanto previsto per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.

Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.
Non è prevista la fase di compensazione nell’ambito delle tre tipologie di sostegno.