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Tutela dei dati personali di docenti e ATA: regole e limiti nel vademecum del Garante

Lara La Gatta

Dirigenti, docenti e personale ATA non sono soltanto figure centrali nel funzionamento della scuola, ma anche soggetti interessati dalla gestione dei propri dati personali, inclusi quelli appartenenti a categorie particolari. In quanto lavoratori, rientrano infatti tra coloro i cui dati vengono trattati quotidianamente dall’istituzione scolastica.

La nuova versione di La scuola a prova di privacy, il vademecum del Garante per la protezione dei dati personali, contiene anche un paragrafo dedicato al rapporto di lavoro in ambito scolastico.

Perché la scuola tratta i dati dei dipendenti

Il trattamento dei dati del personale scolastico risponde a esigenze precise, strettamente legate alla gestione del rapporto di lavoro. Ciò comprende le procedure di assunzione, il rispetto degli obblighi di legge – come le comunicazioni agli enti previdenziali e assicurativi – la gestione delle assenze, l’avvio di procedimenti disciplinari, le valutazioni professionali, le attività legate alla sicurezza sul lavoro e le operazioni necessarie alla cessazione del rapporto di lavoro.

Obblighi di legge e assenza di consenso: un equilibrio necessario

Quando la scuola opera come datore di lavoro, il trattamento dei dati avviene sulla base di obblighi normativi e compiti di interesse pubblico, non sul consenso del dipendente. Questo perché, nel rapporto di lavoro, il consenso non può essere considerato liberamente prestato, data l’evidente condizione di squilibrio tra le parti.

Categorie particolari di dati: le tutele previste dal Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito specifiche garanzie per il trattamento delle categorie particolari di dati in ambito lavorativo, riconoscendone la delicatezza e il potenziale rischio di discriminazioni. Informazioni riguardanti, ad esempio, convinzioni religiose, appartenenza sindacale o condizioni di salute possono essere trattate solo in casi tassativi e con particolari cautele, come previsto dal provvedimento emanato ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 101/2018.

Limiti alle indagini sul dipendente

Come in ogni altro settore lavorativo, la normativa vieta qualsiasi indagine o trattamento di dati personali non pertinenti rispetto alle mansioni svolte. L’articolo 113 del Codice in materia di privacy tutela la sfera privata del dipendente, impedendo al datore di lavoro di raccogliere informazioni non strettamente necessarie all’attività lavorativa.

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