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Uso illecito di permessi e coperture dello staff di direzione, possono portare a un danno erariale doloso

Lucio Ficara

Una docente XXX ci scrive riguardo una situazione delicata che è capitata nella sua scuola. Tale docente, con un contratto a tempo indeterminato, si è vista rifiutare, da una delle collaboratrici del dirigente scolastico, un permesso retribuito per motivi familiari oltre i canonici tre giorni e all’interno dei 6 giorni di ferie di cui all’art.13, comma 9, del CCNL scuola 2006/2009. Il rammarico della docente XXX sta nel fatto che la stessa collaboratrice del dirigente scolastico, durante tutto l’anno scolastico, ha consentito numerose assenze giornaliere per i docenti di potenziamento, con coperture amichevoli e senza regolare richiesta di richiesta di permesso retribuito. Alla luce di quanto su esposto, la docente XXX ci chiede: “È lecito che la collaboratrice del dirigente scolastico consenta l’assenza dal servizio di un docente di potenziamento, senza una regolare richiesta di permesso retribuito, ma coprendo l’assenza, visto che il docente non svolge servizio nelle classi, ma si occupa di coadiuvare il dirigente scolastico con attività organizzative? È possibile che all’interno dello staff di direzione ci possano essere coperture sulle assenze di chi svolge funzioni organizzative e non ha le classi?

Docenti di potenziamento e orario servizio

I docenti di potenziamento, anche qualora si occupassero durante tutto il loro orario di servizio, di coadiuvare il dirigente scolastico per attività di natura organizzativa, dovrebbero comunque assolvere, in almeno 5 giorni alla settimana, a tutte le ore lavorative stabilite dal contratto, proprio come è disposto per i docenti che hanno assegnate le classi e svolgono quindi attività di insegnamento.

A tal proposito vale la pena citare il comma 11 dell’art.43 del contratto scuola 2019-2021, in cui è specificato che l’orario di servizio curricolare del docente, di cui al comma 5 dell’art.43 del CCNL 2019-2021, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

In buona sostanza sia i docenti con assegnate le classi, sia docenti di potenziamento impegnati in progetti del PTOF, sia i docenti collaboratori del ds e che coadiuvano il capo di istituto, devono rispettare l’orario di servizio previsto dal comma 5 dell’art.43, del contratto scuola 2019-2021.

Danno erariale doloso

Se realmente una docente in orario di potenziamento da svolgere con regolare orario di servizio settimanale distribuito in non meno di 5 giorni alla settimana, dovesse assentarsi da scuola senza un giustificato motivo di permesso, con una regolare richiesta documentata, questo tipo di assenza sarebbe ingiustificata e costituirebbe un vero e proprio danno erariale. Se questo sistema di assenze dal servizio, fosse architettato con una “copertura” da parte della collaboratrice che si occupa del controllo delle presenze dei docenti, allora oltre il danno erariale si configurerebbe anche il dolo e quindi una colpa grave. È fondamentale ricordare che la responsabilità erariale può configurarsi solo in presenza di dolo o, quanto meno, di colpa grave da parte dell’agente pubblico, per cui coprire un docente di potenziamento, consentendo la sua assenza senza provata documentazione presentata come richiesta di permesso, potrebbe rappresentare una colpa grave che genera danno erariale.

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