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Una docente che è appena passata di ruolo dalla primaria EEEE alla secondaria di secondo grado A019, ma che ha il titolo di specializzazione TFA sostegno per la scuola secondaria di II grado ci chiede: “Ho ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado, inizierò l’anno di prova a partire dall’1 settembre 2025. Ho il titolo di specializzazione su sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, potrei fare l’utilizzazione su posto di sostegno e fare l’anno di prova su questa tipologia di posto?“. La risposta è affermativa e andiamo a spiegare il perchè.
Utilizzazione su posti di sostegno
Nell’art.2 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028 è scritto: ” I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per ciascun anno scolastico di vigenza del presente contratto, ivi compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono:..”, nell’elenco dei suddetti destinatari alla lettera f) ci sono i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, i quali possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. Quindi la normativa non pone il limite del superamento dell’anno di prova per i docenti titolari che chiedono utilizzazione su sostegno, per cui la procedura può essere richiesta anche dal docente che per il 2025/2026 è passato di ruolo e deve svolgere il suo anno di prova, purchè abbia il titolo di specializzazione sul sostegno per il grado di istruzione del nuovo ruolo. La nostra lettrice, che ci pone il quesito, si trova proprio nelle condizioni suddette, quindi è legittimata a potere presentare istanza di utilizzazione sui posti di sostegno ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera f) del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028.
Svolgimento anno di prova
È importante specificare che in continuità rispetto alle precedenti annualità, anche per l’anno scolastico 2025/2026 per i docenti di nuova nomina o per chi ha avuto un passaggio di ruolo, e si trova in assegnazione/utilizzazione sul medesimo ordine di scuola per cui si è verificata l’assunzione, ma su una classe di concorso diversa o su un diverso tipo di posto, si prevede la possibilità di realizzare la formazione e prova nel rispetto del principio contenuto nell’art. 3 del DM n.226/2022, secondo cui l’attività di formazione va “svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo” .
La normativa di riferimento riguardo all’anno di prova è disposta dall’articolo 13 del D.lgs. 59/2017 e dal DM n. 226/2022, tuttavia alcuni USR tendono a non consentire lo svolgimento dell’anno di prova per chi si trova su altra tipologia di posto o classe di concorso affine dello stesso grado di istruzione, ma riteniamo che questa sia una interpretazione restrittiva che invece non viene applicata da eltri Uffici scolastici regionali che intendono l’applicazione dell’art.3 del DM 226/2022 più estensiva quindi ai casi anche di utilizzazione su tipologia posto di sostegno.




