
Un docente di matematica e fisica che per il 2025/2026 si è visto, in data 23 maggio 2025, trasferito d’ufficio, in quanto soprannumerario, in altra scuola di altro comune rispetto quella di titolarità, ci pone il seguente quesito: “È possibile, nella finestra dedicata alle domande di utilizzazione, potere fare domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità e nel comune di ex titolarità?“. Rispondiamo al quesito precisando che è possibile presentare istanza per il docente trasferito d’ufficio per il rientro nella scuola di precedente titolarità e in subordine nel comune di ex titolarità, ma diciamo anche che potrà fruire della precedenza.
Normativa sul reintegro
Ai sensi dell’art.2 , comma 1, lettera b) del CCNI utilizzazioni 2025/2028, i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 11 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità, potranno fruire della precedenza per il reintegro in fase di domanda di utilizzazione dal 14 al 25 luglio 2025. Pertanto per l’anno scolastico 2025/2026 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2015/2016 e successivi, quindi anche il docente che ha posto il quesito che ha perso il posto di titolarità proprio per l’anno scolastico 2025/2026.
Prima preferenza la scuola ex titolarità
I docenti perdenti posto, dopo avere espresso come prima di preferenza la scuola di precedente titolarità, potranno, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.
Diritto alla precedenza
È bene sapere che ai sensi dell’art.8, comma 1, punto II lettera c) del CCNI mobilità annuale 2025-2028, esiste la precedenza per tutto il personale (docente, educatore o Ata) trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

Documenti da allegare per la precedenza
Alla domanda di utilizzazione 2025/2026 per i docenti che abbiano perso il posto nell’anno in corso e nei precedenti 11 anni e che abbiano richiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità ad ogni domanda di mobilità successiva al trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata, è necessario compilare l’allegato F per la dichiarazione del servizio continuativo e il conseguente rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità, ai sensi della precedenza prevista all’art 13, co. 1, punti II e V del CCNI mobilità 2025-2028 e ai sensi dell’art.8, comma 1 punto II del CCNI utilizzazioni 2025-2028.




