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Utilizzo del docente di potenziamento su spezzone vacante è illegittimo

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Ci risulta che più di una scuola utilizza illegittimamente i docenti di potenziamento, su spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore, disponibili e vacanti nell’organico dell’autonomia.

Questo utilizzo dei docenti del potenziamento viene fatto, fuori dalle norme legislative, anche su altra classe di concorso rispetto quella di titolarità del docente di potenziamento e a volte anche in altro ordine di scuola rispetto alla titolarità posseduta dallo stesso docente di potenziamento.

Questo modo di agire dei dirigenti scolastici non può essere giustificato da una mascherata flessibilità di utilizzazione della risorsa professionale, si tratta invece di un atto palesemente illegittimo che se posto all’attenzione di un giudice del lavoro potrebbe rappresentare un danno per l’Amministrazione oltre che il giudizio di provvedimento illegittimo.

L’illegittimità sta nel fatto che il docente di potenziamento ha già nell’organico il suo posto di orario cattedra di 24 ore per la primaria e di 18 ore per la secondaria, quindi le eventuali 6 ore di uno spezzone disponibile e vacante, sono aggiuntive al posto di potenziamento e non possono essere annullate inglobandole sul posto di potenziamento.

Inglobare le 6 ore di spezzone vacante nel posto di potenziamento assegnandole al docente del potenziato è illegittimo e contrasta, anche, con la nota del Miur n.19990 del 22 luglio 2016 sull’organico di fatto, nella quale è riportato che gli spezzoni fino a sei ore , che non hanno costituito cattedra con altre scuole e che sono rimaste vacanti e nella disponibilità di un Istituto, vanno assegnati in primis ai docenti a tempo determinato che devono completare l’orario cattedra, poi ai docenti della scuola, se ne facessero volontaria richiesta, ma in aggiunta all’orario di cattedra e fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Tali ore aggiuntive sono ore retribuite oltre lo stipendio, e possono essere assegnate sia ai docenti impegnati su cattedra intera, sia su potenziamento e sia a quei docenti che sono utilizzati parzialmente su potenziamento e anche per qualche ora sul curricolare.

In buona sostanza sull’assegnazione delle 6 ore aggiuntive degli spezzoni vacanti, le regole restano identiche agli anni passati, senza alcuna distinzione tra docenti curricolari e di potenziamento.