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Valutazione alunni: richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale

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Dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al Dpr 22 giugno 2009, n. 122.

 

Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.