Home Alunni A 12 anni lascia la scuola, i genitori non sono punibili: un...

A 12 anni lascia la scuola, i genitori non sono punibili: un anno prima avrebbero rischiato il carcere

CONDIVIDI

Se un ragazzino lascia la scuola a 12 anni, la sua famiglia non è punibile. Un paio di settimane fa lo aveva detto la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 50624 depositata il 7 novembre.

Dalle medie non si applica il codice penale

Con l’entrata in vigore della legge 212 del 2010 che ha abrogato alcune disposizioni prima vigenti, i giudici ‘ermellini’ hanno spiegata che “è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 cp” – che punisce i genitori che non ottemperano all’obbligo di far istruire i figli – “anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore”.

Prima di quella norma, la 212/10, si applicava una norma che estendeva quanto disposto dall’articolo 731 del Codice penale anche per le scuole medie: si tratta dell’articolo 8 della legge 1959/1962 con il quale l’obbligo scolastico venne esteso fino al conseguimento del diploma di scuola media. Lo stesso articolo, al comma 3, estendeva le sanzioni previste per l’inadempienza dell’obbligo scolastico nel primo grado d’istruzione (scuola elementare) anche per le medie.

A Palermo il giudice di pace dà seguito alla sentenza della Corte

Ora, però le cose sono cambiate. Perché, in ottemperanza a quell’espressione della Cassazione, il giudice di pace di Palermo, accogliendo la tesi dell’avvocato Dario Falsone, ha assolto i genitori di un ragazzino del quartiere Brancaccio di Palermo che ha deciso di abbandonare la scuola a 12 anni.

Per il giudice, l’abbandono della scuola non costituisce reato qualora l’alunno decida di fermarsi durante il ciclo delle medie. I genitori non sono punibili “perché il fatto non è previsto dalla legge”.

E non importa se le scuole medie e il biennio delle superiori rientrino nella scuola dell’obbligo.