Home Personale Adesso anche i responsabili di plesso scrivono ordini di servizio illegittimi

Adesso anche i responsabili di plesso scrivono ordini di servizio illegittimi

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Abbiamo ricevuto dal Coordinatore Regionale della Gilda Insegnanti della Calabria, il Prof. Nino Tindiglia, una curiosa circolare firmata da due responsabili di plesso di una scuola della provincia di Siracusa.

CONTENUTI DELLA CURIOSA CIRCOLARE

Si tratta di una circolare datata 27 novembre 2017, nella quale i responsabili di un Plesso di un Istituto di Istruzione Superiore di una nota cittadina del siracusano fanno sapere agli studenti del Plesso che è stata autorizzata da parte del Dirigente Scolastico l’assemblea di Istituto.

Nella circolare si cita l’art.43 del DPR 416/74, ma evidentemente i responsabili di plesso non lo hanno letto fino in fondo oppure hanno ignorato l’ultima riga della suddetta norma legislativa. Infatti in quell’ultima riga è scritto: “Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino”.

Invece i due responsabili di Plesso sottoscrivendo la circolare, danno un ordine di servizio diametralmente opposto alla normativa vigente, infatti scrivono: “Nel caso in cui si constatasse l’impossibilità di un ordinato svolgimento dell’Assemblea, la stessa potrebbe essere sospesa, riprendendo l’attività didattica. Sono comunque delegati alla vigilanza i docenti presenti durante l’orario scolastico”.

NORMATIVA SULLA ASSISTENZA DEI DOCENTI ALLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO

È utile ricordare, come abbiamo già fatto in un altro articolo, che per la legge i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.

Anche il comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 ribadisce, come già fatto dall’art.43 del DPR 416/74, che “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Sentenza Assemblea Studentesca Tribunale Cagliari 29 05 2007, a cui si erano rivolti dei docenti sardi che venivano obbligati dal dirigente scolastico a rispettare l’orario di servizio all’interno dei locali scolastici, mette in evidenza che nelle giornate di assemblea d’Istituto gli insegnanti della prima ora di lezione hanno l’obbligo di rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l’inizio dell’assemblea coincida con l’orario iniziale della giornata scolastica. Inoltre il Giudice ha riconosciuto corretto il comportamento del docente che non si presenta a scuola, in occasione delle assemblee, nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze.