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Alla maturità 2018 senza alternanza scuola/lavoro

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Novità per l’alternanza scuola/lavoro, almeno per l’anno scolastico in corso.

Le 400 ore minime di formazione negli istituti tecnici e professionali, almeno 200 ore nei licei, sono un obbligo per le scuole, ma, almeno per l’anno scolastico 2017-2018, non per gli studenti.

Gli studenti delle classi quinte potranno sedersi all’esame di maturità anche se non hanno svolto l’intero monte ore minimo di alternanza previsto dalla legge 107.

La precisazione è contenuta in una nota del ministero dell’Istruzione inviata a tutti gli Uffici scolastici regionali e alle scuole in vista degli scrutini di giugno, che conferma la linea rigorosa per la prossima maturità, nel 2018/2019.

Il prossimo anno scolastico, infatti, l’alternanza peserà come requisito d’ammissione all’esame di Stato, e bisognerà pertanto svolgerla da parte di tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori-

La deroga, almeno quest’anno, al tetto orario di alternanza previsto dalla legge 107 è spiegata, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, con la necessità di non sbarrare la strada alla maturità agli studenti ripetenti l’ultimo anno (che non hanno quindi potuto fare formazione nel biennio precedente).

Queste regole saranno valide, il prossimo giugno, anche per i candidati esterni, per i quali è possibile, tuttavia, valorizzare eventuali attività di alternanza o ad esse assimilabili, quali quelle di lavoro autonomo o dipendente.

“Per gli alunni che, invece, hanno rispettato il monte ore minimo di alternanza, acquisendo una serie di competenze legate al profilo di indirizzo o trasversali – spiega a Il Sole 24 Ore, Fabrizio Proietti, dirigente del Miur che si occupa di alternanza – è previsto che le commissioni di esame possano valorizzare l’esperienza effettuata in sede di terza prova e durante il colloquio. Tuttavia, proprio in ragione della non obbligatorietà, le stesse commissioni, non potranno mai penalizzare gli studenti che non hanno potuto assolvere all’esperienza o che vi abbiano assolto soltanto in parte”.