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Alunni materna mai in bagno soli: maestri chiedete aiuto al personale non docente

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Una sentenza sulle responsabilità scolastiche che farà tremare più di un docente. In particolare quelli della scuola dell’infanzia, dove la gestione dei bimbi da tre e sei anni può a volte risultare davvero complicata. Come nel caso di una scuola materna di Sava, in provincia di Lecce, dove una bimba di 3 anni si era procurata un danno all’occhio mentre si trovava in bagno: a provocare l’incidente era stato il gancio delle catenella del water, evidentemente non del tutto assicurato.
A portare la vicenda in tribunale era stata la famiglia della bambina, perché la maestra aveva accompagnato la piccola sino alla porta del bagno. Tornando però quasi subito nella propria aula per non lasciare sguarnita la classe (dove l’aspettavano altri 26 bambini). Un comportamento, quello della docente, che la Corte d’appello di Lecce prima e la Cassazione hanno reputato errato. In particolare, con la sentenza n. 9906 del 26 aprile 2010, la Suprema Corte ha stabilito che la maestra avrebbe dovuto chiedere “l’intervento del personale non docente”, invece di tornare “immediatamente in classe”. Per la Cassazione non sarà però l’insegnante a risarcire la famiglia per i danni fisici provocati alla bimba dalla rottura della catenella del water: toccherà al ministero dell’Istruzione farsi carico delle spese. Salvo rifarsi sulla docente e sulla scuola materna attraverso una seconda causa.