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Ancora sulla trasmissione telematica dei certificati di malattia

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La norma, nel riassumere le procedure per il datore di lavoro per ricevere il certificato, elenca anche i vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico, sia del privato, che non dovranno più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all’Inps. È cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria e comunicare eventualmente l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza o del domicilio abituale in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro. Il lavoratore deve inoltre richiedere al proprio medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica e eventualmente chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia. Resta ovviamente fermo l’obbligo per il lavoratore di segnalare tempestivamente al lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità;  solo per il settore privato (ad esempio, per le scuole paritarie) è obbligatorio segnalare, se espressamente richiesto dal datore di lavoro, il numero di protocollo di cui sopra.

Il lavoratore può prendere visione del certificato ed eventualmente stamparlo collegandosi al sito www.inps.it, inserendo il codice fiscale e il numero di protocollo rilasciato dal medico. E può, inoltre, richiedere l’invio telematico degli attestati alla propria casella Pec.
Solo in caso di problemi tecnici nella trasmissione on-line del certificato, il medico può rilasciare il modello cartaceo che il lavoratore dovrà trasmettere al datore di lavoro secondo le “vecchie” modalità.
Allo stesso modo il datore di lavoro, accedendo allo stesso sito con apposite credenziali, può visionare i certificati di malattia dei propri dipendenti. Anche in questo caso è possibile l’invio sulla casella Pec indicata dal datore di lavoro stesso.
Per i datori di lavoro privati è però ancora concesso un periodo transitorio: per i tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare è infatti consentito ancora di richiedere al proprio dipendente l’invio della copia cartacea rilasciata dal medico al momento dell’invio telematico o la copia successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell’Inps. Terminato tale periodo, sarà necessario utilizzare le nuove modalità. E sempre per i datori di lavoro del settore privato sarà possibile usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dall’Inps per la richiesta delle visite fiscali on-line.