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Anno di formazione docenti neoimmessi in ruolo: le info utili

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Al personale docente neoimmesso in ruolo ma anche quello che ha ottenuto il passaggio di ruolo, il dirigente scolastico ai sensi dell’art art. 1, comma 117 della legge 107/2015 affianca un tutor durante l’anno di prova, e lo ammette  alla frequenza di un anno di formazione che ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorre la nomina o la titolarità nel nuovo grado  e termina con la fine delle lezioni 

Cosa c’è da sapere sull’anno di prova neoassunti

In attesa dell’annuale circolare ministeriale, che non dovrebbe scostarsi dalle previsioni contenute in quelle degli scorsi anni , sottolineiamo che le attività di formazione hanno una durata complessiva di 50 ore e si articolano sostanzialmente di tre parti: incontri informativi e laboratori formativi dedicati; attività ‘peer-to-peer’, da svolgere con il tutor (10 ore);  attività da svolgere online, corrispondenti a 20 ore; creazione di un “portfolio” del docente su apposita piattaforma Indire, che riguarderà le esperienze e le attività svolte dal docente neoassunto e costituirà la relazione finale da discutere davanti al comitato di valutazione.

Il Direttore del corso di formazione rilascerà un attestato finale che certificherà la partecipazione alle attività di formazione e le ore svolte.

Le attività svolte in piattaforma relative al Portfolio del docente si concludono con la creazione di un documento in PDF che, insieme ad altri documenti caricati sulla piattaforma stessa, costituirà il lavoro conclusivo da presentare alla scuola e conterrà la descrizione del proprio curriculum professionale, il bilancio iniziale delle competenze, il bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

È prevista la possibilità di dedicare una parte del monte-ore ad attività di visiting, presso scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi capaci di stimolare un atteggiamento di ricerca e miglioramento continui.

Le visite saranno organizzate, a cura degli USR, per singoli docenti neo-assunti o per piccoli gruppi. Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di “full immersion” nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi, per una durata massima di 6 ore nell’arco di ogni giornata.

Valutazione del periodo di formazione e di prova 

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5 del DM 850/15 e al parere del Comitato.

La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

La valutazione del DS, in buona sostanza, avviene sulla base dei criteri sopra indicati i, analizzando tutta la documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor e, naturalmente, sulla base dell’osservazione sul “campo” del docente in questione. Essa, inoltre, deve tenere in considerazione il parere espresso dal Comitato perla valutazione dei docenti, sebbene possa discostarsene.

In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.

La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.

La conseguente valutazione potrà prevedere:
a) il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;

b) il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di rilevazione di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva. I provvedimenti elencati sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.

Il periodo di prova, dunque, in caso di mancato superamento per giudizio sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta, come previsto dal comma 119 della legge 107/2015

Ricostruzione di carriera 

Successivamente al sostenimento, con esito favorevole, dell’anno di prova, il docente potrà presentare istanza di ricostruzione della carriera, un dispositivo lavorato dalla Ragioneria dello Stato che consente di far valere i servizi di docente svolti prima dell’assunzione ottenendo così il riconoscimento dell’anzianità spettante ed un inquadramento stipendiale più alto.

È importante presentare la documentazione della ricostruzione di carriera il prima possibile per ottenere quanto prima i benefici che derivano dal nuovo inquadramento economico.

Trascorsi 5 anni dalla conferma in ruolo senza aver presentato istanza di ricostruzione o senza aver ottenuto il decreto dalla Ragioneria dello Stato, il diritto alla ricostruzione decade e dunque si consiglia di inviare una lettera di diffida con costituzione in mora per interrompere i termini di prescrizione fissati, come detto, in 5 anni.