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Aggiornato il 26.01.2026
alle 18:11

Anno di formazione e prova 2025/2026, i docenti che si trovano in assegnazione provvisoria possono farlo

Alcune categorie di docenti neoassunti nell’anno scolastico 2024/2025 e che non hanno potuto svolgere l’anno di formazione e prova per motivi oggettivi, ma che comunque hanno un contratto a tempo indeterminato, potranno svolgere il loro anno di formazione e di prova nelle scuola di titolarità o, in caso abbiano potuto fare e ottenere l’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, potranno svolgere l’anno di prova nella scuola assegnata provvisoriamente per l’anno scolastico 2025/2026.

Neoassunta in assegnazione provvisoria

Una docente neoassunta in una provincia X e con una sede di titolarità A, avendo ottenuto l’assegnazione provvisoria nella provincia Y e in una scuola B, ci chiede se può svolgere il suo anno di formazione e prova nella sua nuova sede B di assegnazione provvisoria. La docente ci specifica che è vincitrice di concorso PNRR1 ed è stata assunta in ruolo a tempo indeterminato con contratto giuridico a partire dall’1 settembre 2024 ed economico dall’1 settembre 2025. La stessa docente, usufruendo della deroga di un genitore ultrasessantacinquenne, ha potuto fare domanda di assegnazione provvisoria nella provincia Y di residenza del genitore ed ha ottenuto, per la stessa classe di concorso di titolarità, la scuola B. Quindi in tale situazione ha legittimità nel potere svolgere il suo anno di formazione e prova in assegnnazione provvisoria?

La nostra risposta è affermativa anche per il fatto che ai sensi delle deroghe previste dall’art.1, comma 17 del CCNI assegnazioni provvisorie 2025-2028, il docente neoassunto (2023-2024 e 2024-2025) con contratto a tempo indeterminato e con una delle deroghe al vincolo triennale della mobilità previsto dal suddetto comma 17, può presentare domanda di assegnazione provvisoria anche se non ha ancora svolto l’anno di formazione e prova.

Appare quindi legittimo il potere ottenere, per la medesima classe di concorso di titolarità e tipologia di posto, l’assegnazione provvisoria anche per i docenti che non hanno potuto svolgere l’anno di prova e si trovano giuridicamente con contratto a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2025. Per tali docenti si applicano, senza limitazioni e ostatività, le norme di riferimento per lo svolgimento dell’anno di formazione e prova. In buona sostanza chi si trova in assegnazione provvisoria, anche interprovinciale, può svolgere nella sede assegnata l’anno di prova con le 50 ore di formazione previste dalla normativa e la valutazione finale del comitato di valutazione della scuola.

Normativa anno di prova e formazione

La normativa specifica che si riferisce all’anno di formazione e prova è disposta dall’articolo 13 del D.lgs. 59/2017 e dal DM n. 226/2022, a cui bisogna anche aggiungere il DM n. 158/2024 di autorizzazione delle nomine in ruolo a.s. 2024/25.

L’art.2 del DM 226 del 16 agosto 2022, stabilisce che sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

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