La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la normativa italiana non viola la direttiva europea 1999/70/CE se, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato nelle scuole statali, non vengono riconosciuti ai fini dell’anzianità e della retribuzione i periodi di servizio svolti in istituti scolastici che non rientrano nella competenza diretta dello Stato, anche quando questi siano formalmente equiparati alle scuole statali.
Al contrario, la legge continua a prevedere che l’anzianità e lo stipendio siano calcolati tenendo conto dei servizi svolti nelle scuole statali, in particolare se prestati con contratto a tempo indeterminato.
In sintesi, secondo la Corte UE, resta legittimo il diverso trattamento tra chi ha lavorato nelle scuole statali e chi ha maturato esperienza in istituti equiparati, ma non statali.
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