Home Archivio storico 1998-2013 Attività parlamentare Apprendistato professionalizzante: la regolamentazione transitoria fino al 31 dicembre 2015

Apprendistato professionalizzante: la regolamentazione transitoria fino al 31 dicembre 2015

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La norma prevede che, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 D.Lgs. 14.9.2011, n. 167. Nell’ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie del D.Lgs. 14.9.2011, n. 167:
a) il piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
In caso di mancata regolamentazione, entro il 30 settembre 2013 da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per tutte le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dal 28.6.2013 e fino al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra. Resta ferma la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle linee guida o in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni (art. 2, co. 1 – 3, D.L. 28.6.2013, n. 76).  
(Da Il Sole 24 Ore)