Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico tornano di attualità i dubbi che ogni anno accompagnano l’organizzazione delle gite scolastiche: quali mezzi scegliere, chi risponde in caso di infortunio, quali sono gli obblighi delle scuole nella scelta dei fornitori e quale ruolo ricoprono i docenti accompagnatori. Un quadro complesso, fatto di normativa specifica e principi consolidati dalla giurisprudenza, che vale la pena ripercorrere punto per punto.
Per le uscite scolastiche i mezzi più indicati restano i pullman gran turismo e i minibus con conducente. La scelta, tuttavia, non dovrebbe mai basarsi sul criterio del prezzo più basso: prima di affidare il servizio è necessario verificare che il vettore rispetti standard di sicurezza adeguati, privilegiando l’affidabilità rispetto al risparmio economico.
L’affidamento dei servizi di trasporto per le gite scolastiche segue le procedure previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Le scuole possono procedere in autonomia per importi fino a 140.000 euro; oltre questa soglia, devono invece rivolgersi a centrali di committenza qualificate.
Prima di ogni uscita spetta all’istituto scolastico verificare che i mezzi siano in regola sotto ogni profilo: revisione aggiornata, presenza di sistemi frenanti automatici, assicurazione valida e, quando necessario, la possibilità di accesso per alunni con disabilità.
Quando un alunno si infortuna durante una gita, la responsabilità della scuola scatta se non sono state adottate tutte le misure di vigilanza e sicurezza previste da normativa e giurisprudenza, secondo il principio della culpa in vigilando (art. 2048 c.c.). Se invece l’istituto dimostra di aver pianificato correttamente l’uscita, la responsabilità può spostarsi sul proprietario o custode del luogo visitato, chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2051 c.c. per eventuali difetti della struttura, oppure sulla ditta proprietaria del mezzo di trasporto. In ogni caso, le famiglie mantengono il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e delle spese mediche sostenute.
Diverso il discorso in caso di guasto tecnico al pullman, penso rottura dei freni, avaria al motore o pneumatici usurati. In queste circostanze la responsabilità ricade sull’azienda di trasporto, chiamata a rispondere sia civilmente sia penalmente per i difetti del mezzo. La scuola può essere coinvolta solo se non ha effettuato le verifiche preventive previste dalla normativa, mentre i docenti accompagnatori non rispondono dei guasti tecnici, salvo casi di colpa grave.
La partecipazione alle gite scolastiche resta su base volontaria per i docenti, che non sono quindi obbligati ad accompagnare gli alunni. Chi accetta l’incarico assume però compiti precisi: dalla programmazione dell’uscita in coerenza con il curricolo scolastico, fino alla vigilanza diretta e non delegabile sugli studenti durante l’intera durata dell’attività. Da questo derivano tre livelli di responsabilità: civile, per eventuali danni a persone o cose; penale, in caso di omessa vigilanza o lesioni agli alunni; disciplinare, di fronte a comportamenti scorretti tenuti dagli studenti durante l’uscita.