È utile sapere che tutti coloro che sono andati in pensione nel periodo di riferimento di questo nuovo CCNL 2022-2024, la cui ipotesi è stata firmata con l’accordo del 5 novembre, hanno diritto al ricalcolo dell’assegno pensionistico in ragione degli incrementi stipendiali fissati proprio dal nuovo CCNL scuola. Una nostra lettrice ci chiede: “Sono andata in pensione dalla mia scuola, dove insegnavo da oltre 35 anni, a partire dal primo settembre 2024, mi toccheranno gli arretrati per i tre anni 2022, 2023 e 2024?”.
La stessa ipotesi di CCNL scuola 2022-2024, all’art.13, proprio in riferimento agli effetti dei nuovi stipendi di docenti e ata, specifica che i benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per cui il docente andato in pensione nel periodo della vigenza del CCNL, ovvero dal 2022 al 2024, ma ovviamente anche dopo, ha diritto al ricalcolo dell’assegno pensionistico, al ricalcolo del TFR, ma anche dei benefici economici derivanti dagli arretrati. Ovviamente gli arretrati si calcolano anche sulla base delle reali coperture finanziarie disponibili nelle leggi di bilancio 2022, 2023 e 2024.
Se per i pensionati dell’1 settembre 2024 e quelli del 2025, gli arretrati sono stati calcolati già nelle relative leggi di bilancio, purtroppo così non è per il personale della scuola che è andato in pensione nel 2022 o 2023. Il rischio che potrebbe esistere è quello che i pensionati dall’1 settembre 2022 e quelli a partire dall’1 settembre 2023, rimangano esclusi dai benefici citati dall’art.13 dell’ipotesi del CCNL scuola 2022-2024.