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Arriva il garante dell’infanzia e dell’adolescenza

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Cinque anni, tanto il tempo a disposizione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza, eletto direttamente dal consiglio regionale con le stesse modalità previste per il difensore civico, per vigilare che i diritti dell’infanzia vengano tutelati.

La carica, infatti, dura solo cinque anni e non può più essere rieletto.

Le funzioni di questa importante figura sono molteplici. Il garante deve vigilare riguardo all’applicazione sul territorio delle convenzioni internazionali di tutela di soggetti in età evolutiva; vigilare sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali; sulle attività delle strutture sanitarie, sociali convenzionate con la Regione o da essa accreditate; promuovere iniziative per la tutela dei diritti dei minori; svolgere attività di consulenza nei confronti dei tutori e curatori, insomma tantissimi compiti che lo vogliono libero da altre attività come previsto dal comma 3 dell’art. 5 della legge.

I requisiti affinché si possa partecipare al concorso sono il possesso di una laurea fra le seguenti: giurisprudenza, lettere e filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti. Si richiede anche conoscenza giuridico-amministrativa in materia minorile. Ai fini del trattamento economico al garante spettano l’indennità di funzione, il rimborso spese di trasporto ed il trattamento di missione nel limite del settanta per cento di quanto spetta ai consiglieri regionali.

Per visionare la legge regionale n. 38 del 22 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 3ª Serie Speciale, n. 36 del 6 settembre 2003, consulta "Ulteriori approfondimenti".