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Aspettativa personale scolastico. Come richiederla, per quali motivi

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Fra le assenze di cui può usufruire il personale scolastico, l’art. 18 del CCNL del comparto scuola tratta della possibilità di usufruire dell’aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e consiste in un determinato periodo nel quale il dipendente interrompe il rapporto d’impiego per uno dei motivi suddetti.

Come va richiesta

Il dipendente scolastico deve richiedere l’aspettativa al dirigente scolastico producendo regolare domanda scritta, con congruo anticipo anche in rapporto ad eventuale regolamento vigente nell’istituzione scolastica; nella domanda va espressamente esposto il motivo e il periodo per il quale s’intende usufruire dell’aspettativa.

Compito del Dirigente

Il Dirigente Scolastico, esaminatala domanda e viste le esigenze di servizio entro trenta giorni deve dare riscontro alla domanda avendo la facoltà di:

  • accettare la domanda;
  • respingere la richiesta;
  • ritardarne il godimento;
  • ridurne la durata.

Inoltre il dirigente può revocare l’aspettativa in qualsiasi momento per sopraggiunti motivi di servizio.

Motivare il diniego

Nel caso in cui il dirigente dovesse respingere l’aspettativa, ne deve dare motivazione in relazione alle esigenze di servizio e non può entrare nel merito delle esigenze personali o familiari.

Chi può usufruirne

Il diritto a usufruire dell’aspettativa spetta a tutto il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche, compreso i docenti di religione cattolica, sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 

Inoltre può usufruire dell’aspettativa il personale in anno di prova chiaramente rinviando lo svolgimento dello stesso.

Personale a tempo determinato

Per il personale con contratto a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), l’aspettativa va usufruita in relazione alla durata dell’incarico.

Durata dell’aspettativa

L’aspettativa può essere richiesta in un’unica soluzione o per periodi frazionati.

  • nel primo caso l’aspettativa non può superare la durata di 12 mesi;
  • nel secondo caso non può superare i due anni e mezzo nell’arco di un quinquennio. Fermo restante che tra un periodo e l’altro deve intercorrere un periodo di sei mesi.
  • per casi gravi possono essere richiesti ulteriori 6 mesi.

Aspetto giuridico ed economico dell’aspettativa

Il periodo temporale in cui il personale risulta in aspettativa oltre a interrompere la retribuzione, non è considerato valido ai fini:

  • dell’anzianità di servizio,
  • della progressione di carriera,
  • del trattamento della pensione
  • della maturazione della tredicesima e delle ferie.

Il suddetto periodo, fino a un massimo di tre anni, può essere riscattato ai fini della pensione.