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Assegnazione docenti alle classi, ecco quando le modifiche sono illegittime

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A volte per fatti assolutamente oggettivi è possibile modificare l’assegnazione di un docente alle classi anche dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni. È utile sapere che, in molti casi, la modifica dell’assegnazione dei docenti alle classi, oltre il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, è un atto gravemente illegittimo.

Caso illegittimo di modifica dell’assegnazione del docente alle classi

In tutte le province della Calabria, a causa di un gravissimo ritardo delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dell’Ambito Territoriale di Cosenza, le operazioni che si sarebbero dovute chiudere entro il 31 agosto e le successive nomine annuali da Gae, si sono concluse a fine ottobre 2018.

A causa di tali ritardi, in alcune scuole calabresi, tra cui un noto Liceo Classico della più grande Città della Regione, sono state illegittimamente modificate, dopo oltre 40 giorni dall’inizio delle lezioni, le assegnazioni dei docenti alle classi decretate nella prima metà del mese di settembre 2018.

Questo modo di agire è profondamente illegittimo, tanto da potere essere facilmente annullato dal Giudice del Lavoro con un provvedimento d’urgenza ex art.700 del codice di procedura civile.

Dopo il ventesimo giorno di lezione, i docenti di ruolo, quelli utilizzati o in assegnazione provvisoria, quelli con supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, non potranno essere spostati in altre scuole o in altre classi e a loro non potrà essere tolta una classe già assegnata dall’inizio delle lezioni.

Si tratta di una norma volta a tutelare la continuità didattica per gli studenti. Tale norma è stata inserita nel d.lgs. 297/94 all’art.455, comma 12, in cui è scritto:” è fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato”. Molto più specifica è la circolare ministeriale n.220 del 27 settembre 2000 che riprende questa norma di tutela della continuità didattica.

Circolare MIUR n.220 del 27 settembre 2000

Nell’anno scolastico 2000/2001 è stata emanata la CM n.220/2000 in cui si richiama l’attenzione sul divieto posto dalla normativa vigente allo spostamento del personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’attività didattica.

Tale divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario delle procedure di utilizzazione e per il personale che all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo stesso tipo di posto o altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche con trattamento economico intero.

Da quanto suddetto è totalmente illegittimo il decreto di modifica di assegnazione del docente alle classi, attuato dalla Dirigente scolastica di un Liceo Classico calabrese, che il 26 ottobre 2018 decide unilateralmente di togliere la docente di ruolo dall’insegnamento di una materia in una classe, dopo che la stessa insegnante aveva programmato e lavorato ininterrottamente in tale classe dal 17 settembre 2018, per assegnarla ad un docente incaricato dall’Ambito Territoriale Provinciale.

Casi in cui si può modificare l’assegnazione dei docenti alle classi

L’assegnazione del docente alle classi può essere modificata dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni solo in caso di un’ordinanza cautelare del giudice del lavoro, in cui viene ordinata tale modifica, o ancora in caso di un’accertata incompatibilità ambientale tra un docente e una classe o uno studente della classe.