Ultimate le operazioni di mobilità del personale docente, molti sono in attesa delle disposizioni ministeriali sulle assegnazioni provvisorie, istituto che consente di prestare servizio per un anno scolastico, per chi ha i requisiti specifici, in una sede scolastica vicina alla residenza del coniuge, del convivente dei figli minori, dei genitori o di parenti o affini che richiedono assistenza o docente che ha bisogno di cure personali in un comune specifico.
La disposizione ministeriale nel disciplinare le modalità e le tempistiche per la presentazione della domanda fa espresso riferimento al CCNI 2025/2028 sulla mobilità e alle modifiche apportate a seguito delle irregolarità sollevate dagli organi di controllo che hanno ridotto da 16 a 14 anni, la deroga per il vincolo della mobilità per i figli.
Il requisito principale dell’assegnazione provvisoria è rappresentato dalla possibilità offerta ai docenti, che vivono lontano dalla propria famiglia, di avvicinarsi a essa per un anno mantenendo la titolarità nella precedente sede. In virtù di ciò possono fare domanda i docenti :
Di ruolo che hanno superato l’anno di formazione e prova e che non sono soggetti
al vincolo triennale;
In soprannumero o in esubero;
Che intendono ricongiungersi al coniuge, al convivente, ai genitori, ai figli;
Che devono assistere un familiare;
Che hanno bisogno di cure specifiche usufruibili solo in determinati comuni;
I docenti con disabilità personale.
La domanda di assegnazione provvisoria sarà n ogni caso via telematica accedendo al portale ministeriale con lo SPID o CIE e allegando le dichiarazioni sostitutive riguardante il comune di residenza del familiare cui s’intende avvicinare da almeno tre mesi; per quanto riguarda l’avvicinamento ai familiari che hanno bisogno di assistenza, e necessario allegare la certificazione medica, così come per i docenti che chiedono l’assegnazione provvisoria per gravi motivi di salute personali.
In merito alla domanda di assegnazione provvisoria i docenti della scuola dell’infanzia e primaria possono richiedere fino a un numero massimo di 20 sedi; mentre i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado fino a un massimo di 15 sedi. Fermo restante che la prima sede da indicare sia il comune o il sub distretto di residenza del familiare cui si chiede l’avvicinamento.
A differenza della mobilità, la procedura per l’assegnazione provvisoria non prevede la valutazione dei titoli culturali o del servizio, ma esclusivamente i punteggi spettanti per motivi di famiglia.