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03.07.2026

Assegnazione provvisoria personale ATA 2026/2027

In attesa dell’emanazione dell’O.M. da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito, che dovrebbe essere imminente, il personale ATA di ruolo può richiedere l’assegnazione provvisoria per un anno in una sede diversa senza perdere la titolarità della sede ove presta servizio.

Requisiti

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il comune di residenza da almeno tre mesi o comuni viciniori, nel caso nel comune di residenza non vi fosse una determinata scuola esclusivamente per:
Ricongiungimento alla famiglia, ai figli minori anche se affidatari, al coniuge o al convivente di fatto;
Assistere un parente con disabilità anche se non convivente;
Motivi legati a gravi esigenze di salute personali.

Sedi esprimibili

Il personale ATA, che intende presentare la domanda di assegnazione provvisoria, può richiedere, per una sola provincia, fino a un massimo di 15 sedi. Fermo restane che la prima sede da indicare sia il comune o il sub distretto di residenza del familiare cui si chiede l’avvicinamento.

Richiesta provinciale

Il personale ATA può fare domanda di assegnazione provvisoria:
• Nell’ambito della stessa provincia di servizio, escludendo il comune o il sub distretto dove risiede il familiare cui si chiede l’avvicinamento;
• Nell’ambito di una diversa provincia di titolarità, nel qual caso la domanda va presentata all’UST sia della provincia di destinazione sia a quello della provincia di provenienza.

Titoli valutabili

A differenza della mobilità, la procedura per l’assegnazione provvisoria non prevede la valutazione dei titoli culturali o del servizio, ma esclusivamente i punteggi spettanti per motivi di famiglia; nello specifico le voci valutabili sono:
• Per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli Punti 24;
• Per ricongiungimento familiare punti 24;
• Per ogni figlio inferiore ai sei anni punti 16;
• Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che sia totalmente o parzialmente inabile al proficuo lavoro punti 12;
• Per la cura e l’assistenza dei figli con disabilità ovvero del coniuge, o del genitore assistibile soltanto nel comune richiesto, o per l’assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti a un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, o presso le strutture pubbliche e private, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima punti 24.

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