
In attesa che sia sottoscritto il CCNI per il triennio 2025/2028 nel quale saranno regolamentate le procedure per l’assegnazione provvisoria, le modalità di presentazione della domanda, i requisiti e le eventuali deroghe chiariamo chi può presentare la domanda per l’assegnazione provvisoria.
Chi può presentare la domanda
Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria i docenti di ruolo che hanno superato il vincolo triennale o che rientrano nelle deroghe previste e che intendono ricongiungersi con un familiare o che hanno gravi esigenze di salute.
Motivi di famiglia
I docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per una sola provincia chiedendo principalmente come sede il comune o una sede sub distrettuale a condizione che il familiare, cui si chiede l’avvicinamento, risieda da almeno tre mesi nel comune per il quale si chiede la mobilità annuale.
Motivi di salute
I docenti in condizioni di gravi motivi di salute possono chiedere l’assegnazione provvisoria, nel caso in cui il docente possa essere seguito esclusivamente in un determinato comune o comune viciniore. Nel presente caso i motivi di salute vanno documentati con un certificato medio che attesti di trovarsi in condizioni di gravi esigenze di salute.
Docenti derogati dal vincolo
Sono derogati dal vincolo triennale:
• Il docente genitore di figlio o figlia che compie sedici anni entro il 31 dicembre del 2025;
• Il docente figlio o figlia di genitore ultra sessantacinquenne che compie gli anni entro il 31 dicembre del 2025;
• Il docente che usufruisce dell’art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992;
• Il docente che usufruisce dell’art. 21 della legge 104/1992 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi;
• Il docente coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile;
• La docente vittima di violenza indipendentemente dalle normali procedure di mobilità.
Altre condizioni previste dalla deroga
Oltre ai casi suddetti possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che fruiscono dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001 nell’ordine di seguito indicato:
- Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto convivente di soggetto con disabilità grave;
- Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).