Non si contano più le lamentele da parte del personale relative a ingiustizie e torti subiti sul luogo di lavoro.
Dall’assegnazione delle classi, degli incarichi o dei progetti, il cahier de doleance sembra non finire mai.
Ci sono delle questioni, come ad esempio la mancata assegnazione di una supplenza, nelle quali la scelta è vincolata, in quanto sostanzialmente si tratta di verificare il rispetto della graduatoria.
Per altre, la vulgata ritiene che il Dirigente Scolastico possa procedere in modo discrezionale, sulla base del potere di gestione delle risorse e del personale riconosciutogli dall’art. 25, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001.
In realtà, è lo stesso D.Lgs. citato che prevede espressamente che i poteri di gestione devono essere esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
Tanto per fare un esempio, l’assegnazione dei docenti alle classi deve avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d’istituto e acquisito il parere del collegio dei docenti.
Spesso però tali criteri sono alquanto generici, per cui i margini di scelta da parte del DS diventano molto ampi.
Ancora più incerta è la questione relativa all’assegnazione di incarichi, progetti, ore eccedenti, ecc.
I più ritengono che in questi casi sarebbe opportuno esplicitare i criteri e magari condividerli in sede di contrattazione d’istituto.
Tuttavia, non esiste una disciplina che regoli in modo puntuale ad esempio l’assegnazione delle ore eccedenti.
Soccorrono in questo caso i principi generali che regolano il rapporto di pubblico impiego e, per quanto riguarda il settore scolastico, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione.
Il codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione prevede all’art. 3:
“Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori” (art. 3, comma 5, norma cit.).
L’art. 4, al comma 7, prevede: “Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, i dirigenti vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dipendenti assegnati al proprio Ufficio. Sui dirigenti, la vigilanza compete al competente Direttore generale”.
Appare evidente che il divieto di azioni arbitrarie, discriminatorie o i favoritismi èespressamente previsto dalla norma.
La norma stabilisce anche questo.
Se compete al Dirigente Scolastico vigilare sul rispetto del principio di imparzialità anche al fine di preservare il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione, anche il comportamento del DS dovrà essere uniformato al rispetto di tali principi e valori.
E, sulla questione, il compito di vigilare spetta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Il consiglio è dunque questo.
Qualora si abbiano ragioni per ritenere che determinati provvedimenti siano stati adottati in modo discriminatorio o al fine di favorire qualcuno (dunque in violazione del principio di imparzialità), inviare un esposto (possibilmente a mezzo pec) al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, allegando la documentazione del caso e richiamando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione.