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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: le Faq

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Che cosa intendiamo per assegnazione provvisoria?

La parola provvisoria di per sé indica qualcosa di non definitivo, nello specifico settore scolastico, la durata di tale procedura è di un anno scolastico che va dal primo settembre al 31 agosto.

Che cosa intendiamo per utilizzazione?

La parola “utilizzazione” sta a indicare la situazione di un docente o personale ATA che essendo in soprannumero è utilizzato in un’altra scuola o in un ruolo diverso.

Qual è il motivo per il quale nella normativa è stata introdotta l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione?

Il motivo per cui nella normativa è stata introdotta la procedura:

  • Dell’assegnazione provvisoria: per dare  l’opportunità al personale scolastico di prestare la sua attività lavorativa in una scuola ubicata nel comune di residenza o nei comuni della provincia del familiare per cui si chiede ricongiungimento, o nel caso in cui il lavoratore ha bisogno di cure in un determinato comune, fermo restante la titolarità nella scuola di provenienza.
  • Dell’utilizzazione: per far sì, per esempio, che il personale in esubero provinciale o andato in soprannumero in una determinata scuola possa essere utilizzato in un’altra altra classe di concorso o tipologia di posto, oppure possa rientrare nell’istituzione scolastica di precedente titolarità da cui è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata.

Nell’assegnazione provvisoria e nelle utilizzazioni vige il sistema delle precedenze?

  • Il CCNI del 2020 che disciplina la mobilità annuale del personale docente, educativo e ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 all’art. 13 disciplina il sistema delle precedenze in caso di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie; nello specifico individua le seguenti categorie:
  • Personale scolastico docente non vedente;
  • Personale emodializzato
  • Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. (limitatamente alle utilizzazioni)
  • Personale con disabilità
  • Personale che ha bisogno di particolari cure continue.
  • Personale che deve garantire l’assistenza al coniuge, e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.
  • Personale coniuge di militare o di categoria equiparata. (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
  • Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
  • Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.

I requisiti che si riferiscono alle precedenze hanno valore a tempo indeterminato?

  • No. Vanno prodotti annualmente in base alle indicazioni e ai tempi indicati nella nota ministeriale riguardanti le procedure della mobilità annuale.

Al di fuori delle precedenze suddette, chi può presentare la domanda di assegnazione provvisoria?

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.
    L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del contratto della mobilità annuale.

Come va richiesta l’assegnazione provvisoria?

  • La domanda va presentata on line all’ufficio scolastico territoriale della provincia di destinazione.

Per l’utilizzazione la domanda come va presentata?

  • Sempre on line, tempi e procedura sono le stesse di quella usata per l’assegnazione provvisoria. Bisognerà presentare tutti gli allegati gà usati nella mobilità con l’aggiunta dell’anno in corso.

Chi può fare domanda di utilizzazione?

La domanda di utilizzazione può essere presentata dal personale:

  • Risultante perdente posto nella scuola di titolarità
  • In esubero provinciale
  • Soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata che chiedono la scuola di titolarità come prima sede.
  • Che chiede di essere utilizzato come docente di sostegno essendo titolare su posto comune.
  • Che chiedono, in possesso del titolo, di poter insegnare lingua straniera.

La domanda di utilizzazione interrompe la continuità?

  • No. Il servizio annuale prestato in utilizzazione non interrompe la continuità.