Per il MIM e per il MEF i figli con età minore di 16 anni ma superiore ai 14 non costituiscono per gli aspiranti alle assegnazioni provvisorie una deroga al vincolo della mobilità, però nella sezione delle precedenze abbiamo che per le assegnazioni provvisorie interprovinciale avere un figlio di età compresa tra 6 e 16 anni costituisce una precedenza. In buona sostanza una norma che costituisce precedenza, non costutisce, allo stesso modo e con la stessa valenza giuridica, deroga al vincolo della mobilità.
Le deroghe al vincolo triennale della mobilità previste per partecipare alle assegnazioni provvisorie sono le seguenti: di essere genitore di figlio di età inferiore a quattordici anni (ossia che compie i quattordici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità); di essere genitore adottivo o affidatario di minore di qualsiasi età, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;
di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che il proprio comune di residenza; di trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; di essere soggetto che fruisce dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che riveste la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della L. 76/2016, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);
essere il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118
limitatamente all’assegnazione provvisoria, di essere figlio di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Nella sezione delle precedenze della domanda di assegnazione provvisoria abbiamo due casi di precedenza per lavoratrici madri e lavoratori padri, c’è la precedenza, che vale sia per l’assegnazione provinciale che per quella interprovinciale, riferita a chi ha figli di età inferiore ai 6 anni, mentre c’è poi la precedenza, valida solo per le assegnazioni interprovinciali, di chi ha figli di età compresa tra 6 e 16 anni.