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Assegno unico, cosa cambia dal 1° marzo rispetto all’Assegno al nucleo familiare e agli Assegni familiari

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Dal mese di marzo entra ufficialmente nelle buste paga dei lavoratori, in sostituzione di altre prestazioni e detrazioni, l’Assegno Unico e Universale.

Per poter ricevere l’assegno già nel cedolino di marzo è necessario aver presentato domanda entro il 28 febbraio.

Infatti, per le istanze presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo.

Dal mese di marzo cesseranno dunque le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative. Con alcune precisazioni, contenute in un comunicato INPS.

Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari a decorrere dal 1° marzo 2022

A partire dal 1° marzo 2022:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;

b) continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.

Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Ecco uno schema di sintesi delle nuove disposizioni per le categorie di lavoratori o titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente gestite dall’Inps: