L’art. 47 del CCNL/SCUOLA del 2019/2021 dispone che i docenti di ruolo possono accettare un rapporto di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione o per altra tipologia o classe di concorso, a condizione che la durata sia fino al 31 agosto o al 30 giugno e solo su posto intero, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
Il docente di ruolo, che accetta un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato, è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’incarico, ed è sottoposto alle norme giuridiche del personale supplente sia per la tredicesima sia per i giorni di ferie spettanti.
Un docente di ruolo per partecipare alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, deve iscriversi in una GPS di prima fascia (graduatoria provinciale per le supplenze) per una classe di concorso o tipologia di posto diverso da quello di titolarità dichiarando il possesso:
• Del titolo di studio specifico,
• Dell’abilitazione all’insegnamento;
• Dei servizi effettuati;
• Dei titoli culturali.
Fermo restante che il sistema integra i dati presenti nel fascicolo elettronico che dovrebbe essere attivo dal marzo del 2026.
Oltre al punteggio per i titoli posseduti, il docente di ruolo che presenta domanda in GPS, avrà valutato il servizio svolto secondo se prestato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto (specifico), o in altra classe di concorso o tipologia di posto (aspecifico).
Il servizio prestato nella stessa classe di concorso o nel sostegno, è valutato 2 punti per ogni mese o frazione di 16 giorni fino a un massimo di 12 punti in un anno.
Qualora il servizio di cui si chiede la valutazione sia stato svolto in altra classe di concorso rispetto a quella alla quale si chiede l’iscrizione in GPS, è attribuito un punto per ogni mese o frazione di 16 giorni fino a un massimo di 6 punti in un anno.