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17.10.2026

Assemblee studentesche e obblighi di servizio dei docenti, tra il Testo Unico della Scuola e i regolamenti di Istituto

Per quanto riguarda gli obblighi di servizio e di vigilanza durante le assemblee studentesche della scuola secondaria di II grado, bisogna trovare delle risposte legislative nel Testo Unico della Scuola e bisognerebbe leggere bene i regolamenti di Istituto delle singole scuole. Rispetto all’interruzione delle attività didattiche per lo svolgimento delle assemblee studentesche e alla deresponsabilizzazione dei docenti dal compito di vigilanza, ci sono anche numerose sentenze dei Tribunali del Lavoro che annullano sanzioni disciplinari inflitte ai docenti da parte dell’Amministrazione per mancata vigilanza e mancata reperibilità degli insegnanti durante l’adunanza assembleare.

Sospensione attività didattiche e vigilanza dei docenti

È utile precisare che la concessione di un’assemblea studentesca determina, nella fase del suo svolgimento, l’interruzione dell’attività didattica e di conseguenza c’è anche l’interruzione degli obblighi del regolare servizio dei docenti. Prima di ogni assemblea di Istituto deve essere comunque garantito l’appello di presenza degli alunni e l’annotazione sul registro, oltre delle assenze degli studenti, dello svolgimento dell’assemblea con puntualizzazione dell’orario e dei locali in cui l’assemblea viene svolta. In buona sostanza, quando il dirigente scolastico sospende l’attività didattica per consentire lo svolgimento delle assemblee studentesche, il docente non ha più gli obblighi di vigilanza sugli studenti delle sue classi come accade comunemente quando si svolgono le lezioni.

Il giorno dell’assemblea studentesca, la prima ora di lezione si svolge regolarmente e i docenti hanno l’obbligo di verificare la presenza degli studenti che andranno poi a partecipare all’assemblea. Quando viene interrotta l’attività didattica gli studenti entrano in autogestione per lo svolgimento dell’evento assembleare, mentre il docente può decidere se assistere all’incontro studentesco o se terminare il proprio servizio allontanandosi anche dalla scuola. L’allontanamento dei docenti dai locali scolastici è consentito se è stato deciso che dopo la conclusione dell’assemblea gli studenti rientrano a casa.

Normativa assemblee studentesche e regolamenti interni

Secondo il dispositivo legislativo del Testo Unico della scuola, i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.

Ai sensi del comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 è disposto che: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.

Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.

È necessario specificare che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe, di fatto, la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. La permanenza nei pressi della scuola sarebbe dovuta e necessaria, se nel regolamento di Istituto per le assemblee studentesche fosse prevista la ripresa delle attività in caso di interruzione dell’assemblea da parte del dirigente scolastico. In tal caso i docenti sarebbero obbligati a riprendere il loro regolare orario di servizio.

Per quanto attiene lo svolgimento dell’assemblea, il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di sorveglianza e vigilanza.

Chiarimenti in casi specifici

In caso di interruzione dell’assemblea studentesca da parte del dirigente scolastico per motivi causati da un cattivo comportamento degli studenti, per riattivare l’attività didattica sospesa per l’intera giornata, la scuola si dovrebbe attenere a quanto stabilito dall’apposito regolamento di Istituto, tenendo conto del fatto che la sospensione delle attività didattiche ha potuto generare una complessa reperibilità dei docenti liberati dagli impegni di servizio. In tal caso nel regolamento di Istituto ed eventualmente nella contrattazione integrativa dovrebbe esserci una norma specifica per la gestione di una eventuale reperibilità in casi eccezionali come la riattivazione delle attività didattiche. Poichè l‘istituto giuridico della reperibilità del docente non è normato e non è regolamentato a livello di Contrattazione collettiva nazionale, l’introduzione di un dispositivo di urgente reperibilità, in caso di ripresa delle attività didattiche, andrebbe normata dalla contrattazione integrativa di Istituto.

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