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Assenze del dipendente ed azione di rivalsa

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Nel mese di febbraio del 2014, l’U.s.r. per la Lombardia aveva illustrato, con nota prot. 3206 del 20.02.2014, la procedura che è necessario seguire per il recupero di somme riguardanti gli emolumenti corrisposti a dipendenti assenti dal lavoro (per infortunio o malattia), quando le assenze siano imputabili ad un terzo responsabile (ad esempio in caso di sinistri stradali, aggressioni, rovina di un edificio o danno arrecato da animali etc..).

In questi casi, il Miur diviene titolare del diritto al risarcimento del danno, che discende dall’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa del dipendente, lasciando priva di qualsivoglia corrispettivo la retribuzione che deve comunque essere.

Gli adempimenti da eseguire per avviare la cosiddetta azione di rivalsa da parte delle istituzioni scolastiche sono così state riassunte dall’Ufficio scolastico:

 

Fase conoscitiva

Mentre da un lato è facile riconoscere le assenze che comportano attività di recupero nei casi di infortunio, perchè è lo stesso dipendente a fornire tutti gli elementi che permettono di individuare la sussistenza di un terzo responsabile, dall’altro può risultare più complesso quando il fatto, imputabile ad un terzo, avviene al di fuori dell’orario di servizio; a tal fine è indispensabile, sensibilizzare i dipendenti circa l’obbligo posto a loro carico di comunicare, contestualmente all’assenza, l’eventuale esistenza di un terzo responsabile. In tal senso, alcune istituzioni che hanno inserito nel modello di richiesta di malattia la seguente dicitura: l’assenza è imputabile ad un terzo responsabile SI – NO.

La trattazione dell’assenza imputabile ad un terzo, indipendentemente dal fatto che sia malattia o infortunio, comporta l’onere, a carico del Dirigente scolastico, di formalizzare una richiesta risarcitoria, con quantificazione del danno (o generica da integrare successivamente), indirizzata alle assicurazioni coinvolte e, per conoscenza, alle persone coinvolte, diretta a recuperare le somme erogate al dipendente nel periodo di assenza. È necessario tenere conto dei termini di prescrizione che sono quelli previsti dalla vigente disciplina sulla responsabilità civile, da verificarsi caso per caso (per i sinistri automobilistici, che rappresentato la quasi totalità delle situazioni trattate, la prescrizione è pari ai 2 anni).

Ovviamente il presupposto che fa sorgere il diritto di rivalsa per il datore di lavoro, è l’esistenza di un terzo responsabile, pertanto non si agirà se il responsabile del fatto è il dipendente stesso.

Esclusivamente nei casi di infortunio da cui deriva una prestazione da parte dell’INAIL, anch’essa soggetta al recupero, date le considerevoli somme da recuperare e la probabile complessità della trattazione, l’U.s.r. ritiene opportuno gestire direttamente e interamente  l’azione di rivalsa e provvederà pertanto a richiedere all’istituzione scolastica in cui presta servizio il dipendente ogni notizia necessaria all’espletamento dell’azione, effettuando contestualmente sia il recupero delle somme erogate dall’Inail per il riconoscimento del danno biologico derivante da postumi che delle somme stipendiali corrisposte a vuoto e quelle.

Invece, quando l’infortunio non abbia comportato l’erogazione di alcuna prestazione da parte dell’INAIL, l’azione di rivalsa dovrà essere seguita dall’istituzione scolastica interessata fino al recupero delle somme.

Indipendentemente da chi esercita l’azione di rivalsa, il titolare del diritto al risarcimento rimane il Miur.

 

Come quantificare il danno

Il danno del quale si richiede il risarcimento dovrà comprendere la retribuzione del dipendente, nonché i contributi previdenziali e assicurativi obbligatoriamente versati durante il periodo di assenza del lavoratore.

Non si terrà invece conto della retribuzione corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione del titolare assente, trattandosi di somme erogate a fronte di una prestazione di lavoro effettivamente espletata; la quantificazione del danno non deve infatti eccedere i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto (altrimenti darebbe luogo ad un indebito arricchimento).

In questa fase è evidentemente necessario raccordarsi con la direzione provinciale dei servizi vari del Ministero dell’Economia per l’individuazione esatta delle somme da recuperare.       

 

L’azione di rivalsa

La richiesta risarcitoria (diffida) deve essere presentata su carta intestata dell’istituzione scolastica, trasmessa per raccomandata o posta elettronica certificata ed effettuata in nome e per conto del Miur. Deve contenere una breve descrizione delle ragioni poste a fondamento delle pretesa, nonché la precisa volontà di esigere il risarcimento del danno (vedi Modello esemplificativo di diffida).

Nel fissare un congruo termine per provvedere al risarcimento, al fine di consentire una più rapida conclusione delle pratiche, è opportuno indicare, fin dalla prima richiesta le modalità di accredito delle somme.

Qualora, a fronte di richiesta risarcitoria, non segua nessun riscontro da parte della Compagnia debitrice, allo scopo di non dilatare troppo i tempi di chiusura delle pratiche in questione, è necessario sollecitarne l’adempimento; è buona pratica inoltrare tale sollecito indicativamente non oltre i 90 giorni. Possono rendersi necessari  ulteriori solleciti.

 

Trasmissione del fascicolo all’Avvocatura

Soltanto nei casi in cui ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito sia rimasto senza esito, svolto un’ulteriore accertamento delle responsabilità del terzo, sarà necessario coinvolgere l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente, mediante la trasmissione del fascicolo contenete tutti gli elementi utili ad istruire la vertenza: la corrispondenza con le assicurazioni, la documentazione della quantificazione del danno, gli atti attestanti la responsabilità del terzo e i certificati che attestano l’assenza del dipendente.

Il ricorso all’Avvocatura si rende necessario anche quando l’Assicurazione propone, a composizione bonaria della vertenza, un importo minore di quello richiesto nella diffida; la trasmissione del fascicolo è necessaria per acquisire il parere di congruità.

 

Conclusione dell’azione di rivalsa

Come ribadito con la recente circolare 19043 del 13 novembre 2014, l’azione di rivalsa è conclusa nel momento in cui l’Istituzione scolastica accerta, mediante cro, l’accredito delle somme sui conti Ministeriali. Sino a tale momento, chi ha attivato l’azione di rivalsa è pertanto tenuto a curarne l’andamento per tutelare il diritto di credito dell’amministrazione.