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Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

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Com’era già stato chiarito dal Miur a suo tempo, non riguardano il personale scolastico le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. n. 5181 del 22/4/2014, con la quale il Ministero aveva dettato istruzioni al personale del comparto Ministeri in merito alla disciplina riguardante assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Interessa, invece, gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, in quanto amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la disciplina contenuta nell’art. 4, comma 16 bis, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge con la L. n. 125 del 30/10/2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

Tale norma, in vigore dal 31/10/2013, ha novellato l’art. 55 septies, comma 5 ter del D.L.gs. 165/2001, prevedendo che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciato dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Allo stesso modo è rivolta anche alle scuole la circolare n. 2/2014 del Dipartimento per la funzione pubblica. Tale circolare ha spiegato cosa è cambiato rispetto alla disciplina previgente.

Innanzitutto, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi). La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). 

L’attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all’amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell’attestazione.

Dall’attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. L’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l’indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l’attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

La Funzione Pubblica ha chiarito che l’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Quanto sopra vale esclusivamente per l’effettuazione di visite e terapie, senza concomitanza con una situazione di incapacità lavorativa. Nel caso, invece, in cui il dipendente sia in malattia e contemporaneamente debba espletare visite specialistiche, terapie od esami diagnostici, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia. Quindi, il medico dovrà redigere la relativa attestazione di malattia che viene trasmessa telematicamente e, in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Ovviamente, il ricorso all’istituto dell’assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Una situazione particolare riguarda i cicli di terapie: nei casi in cui i dipendenti, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è possibile presentare un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.