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Assunzioni scuola, accettazione e rinuncia: cosa succede?

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Come ribadito in altri articoli, in questi giorni gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i calendari di assegnazione delle sedi e delle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2018/2019. In base alle notizie diffuse dai siti degli USP, le nomine in ruolo stanno avvenendo già questa settimana e continueranno oltre ferragosto. Sappiamo, infatti, che tali operazioni dovranno concludersi necessariamente entro il 31 agosto 2018.

Accettazione o rinuncia del ruolo

Le istruzioni operative fornite dal Miur fanno luce anche sulle conseguenze dell’accettazione o della rinuncia al ruolo da parte dei candidati.

In primis, bisogna segnalare che l’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consente di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia o regione, sia da GaE che da Concorso, una successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.

Inoltre, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), anche nella stessa provincia o regione solamente nel caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento.
L’esempio di quest’ultimo caso è quello che in presenza di candidati iscritti nelle GaE di una provincia e contemporaneamente nella graduatoria di merito di altra regione.

Solo per quanto riguarda i docenti ancora inseriti nella prima fascia delle GaE, cui era consentita l’iscrizione in due
province, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nel medesimo
ambito ovvero in altro ambito della medesima o diversa provincia.

Infine, è inoltre consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento, quindi nel caso di candidati iscritti nelle GaE di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione.

Assegnazione al terzo anno FIT di personale di ruolo

Come riportato in un precedente articolo, per i candidati della scuola secondaria, l’assegnazione in ruolo per altra classe di concorso o anche per i relativi posti di sostegno, di personale assunto a tempo indeterminato, “trova applicazione l’art. 36 del CCNL del 2006/2009, così come previsto dal
CCNL del 2016/18, attualmente in vigore. Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa clc /tipo posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti“.

Per quanto riguarda il primo caso, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Nel secondo caso, è ben comprensibile che se si dovesse accettare l’incarico annuale del terzo anno FIT, decade il ruolo precedente. In caso di mancata accettazione della nomina per il terzo anno FIT, è prevista la sola cancellazione dalla relativa graduatoria.

Ricordiamo che il terzo anno del contratto FIT prevede le stesse condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.

IL DECRETO
LA NOTA
LE ISTRUZIONI OPERATIVE
IL CONTINGENTE DI POSTI DA ASSEGNARE